Ordinanza n. 15871/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della condanna solidale del Ministero dell’Università e della Ricerca e del CISIA al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per spese legali, disposta dalla sentenza del TAR Lazio n. 21064/2024
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sezione III, n. 21064/2024, nella parte in cui aveva condannato in solido il CISIA e il Ministero dell’Università e della Ricerca a pagarle 1.000 euro, oltre agli accessori di legge, a titolo di spese legali. Ha dichiarato di aver notificato la sentenza a entrambe le amministrazioni, ma non ha depositato la prova della notificazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente il ricorso: ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 4 novembre 2026 e ha onerato la ricorrente di depositare la documentazione attestante la notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni debitrici presso la loro sede reale. Il Collegio ha ricordato che, per le pretese pecuniarie verso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine di 120 giorni per l’esecuzione decorre dalla notificazione del titolo e che, prima della sua scadenza, non è possibile procedere esecutivamente o notificare il precetto. In mancanza della prova della notificazione richiesta, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Per i titoli esecutivi che impongono il pagamento di somme, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione per completare le procedure di esecuzione; prima della scadenza il creditore non può procedere all’esecuzione forzata né notificare il precetto.
art. 479, comma 2, c.p.c.
la notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti
La notificazione del titolo esecutivo deve essere indirizzata personalmente alla parte debitrice; ai fini dell’ottemperanza per somme di denaro, la giurisprudenza richiamata dal TAR richiede che la notificazione all’amministrazione sia effettuata presso la sua sede reale.
art. 73, comma 3, c.p.a.
evidenziando fin d’ora il Collegio, anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., come in caso contrario il ricorso verrà dichiarato inammissibile
Il TAR ha anticipato alle parti la possibile declaratoria d’inammissibilità in caso di mancata produzione della prova della notificazione del titolo esecutivo, concedendo alla ricorrente la possibilità di sanare l’omissione prima della decisione.
Massime di principio
- Nell’azione di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale che impone il pagamento di somme da parte dello Stato o di un ente pubblico non economico, il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso la sua sede reale; la notificazione al solo organo incaricato del patrocinio non sostituisce la conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione.
- Chi agisce in ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria deve fornire la prova della notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice; in difetto, il giudice può assegnare un termine per produrre la documentazione e avvertire che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
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