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Ordinanza

Ordinanza n. 12970/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancato riconoscimento del diritto di accesso ai documenti relativi al fascicolo personale, comprendenti una segnalazione della Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione del 13 maggio 2020

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento del diritto di accedere ai documenti relativi al proprio fascicolo personale, consistenti in una segnalazione in atto dal 13 maggio 2020 della Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione. Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata soltanto presso la sede reale dell'amministrazione e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato, quale sede prevista per la notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali. Poiché il Ministero dell'Interno e la Questura di Modena non si sono costituiti, l'irritualità della notificazione non è stata sanata.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso nel merito. Rilevata l'irritualità della notificazione del ricorso, ha disposto la rinnovazione della notifica ai sensi degli artt. 41, commi 2 e 3, e 44, commi 3 e 4, c.p.a., alla luce della sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148. Il ricorrente dovrà rinnovare la notificazione presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza e depositare la prova della notificazione entro l'ulteriore termine di 15 giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 novembre 2026. Non è stata disposta una regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La notificazione del ricorso nei confronti delle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, secondo le regole processuali applicabili.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    Rilevante per la disciplina della notificazione del ricorso alle amministrazioni pubbliche.

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    Consente, nei casi previsti, la rinnovazione della notificazione irregolare del ricorso.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Disciplina gli effetti e i termini della rinnovazione della notificazione disposta dal giudice.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    Richiamata dal TAR quale riferimento per disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un ricorso contro un'amministrazione statale è notificato soltanto presso la sede reale dell'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato, l'irritualità della notificazione deve essere sanata mediante rinnovazione se l'amministrazione non si è costituita in giudizio.
  • In assenza di costituzione dell'amministrazione destinataria, la notificazione irregolare non risulta sanata per effetto della costituzione e il giudice deve disporne la rinnovazione, assegnando un termine per l'adempimento e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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