Sentenza n. 565/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’annullamento quanto al ricorso n. 714 del 2025: del provvedimento di diniego prot. n. -OMISSIS-, notificato ex art. 143 c.p.c. in data 11 febbraio 2025 (doc. all. n. 2), nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, per quanto di interesse, del silenzio serbato dal Comune di Carini sull’istanza di autotutela acquisita al protocollo n. -OMISSIS-; quanto al ricorso n. 1413 del 2025: dell’Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, notificata in data 20 maggio 2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di definizione della domanda di condono edilizio per mancata integrazione documentale e successiva ordinanza di demolizione delle opere ritenute abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale della domanda di condono edilizio, deducendo la violazione dei principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, nonché dell’art. 97 Cost. Ha sostenuto che il mancato deposito della documentazione richiesta entro il termine di novanta giorni fosse giustificato da circostanze personali e familiari eccezionali e imprevedibili: il ricovero e il successivo peggioramento delle condizioni di salute del figlio, poi deceduto, e la conseguente necessità di assistenza continua, in un contesto di vedovanza. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che il Comune avrebbe applicato automaticamente la decadenza senza valutare tali circostanze, la possibilità di concedere un nuovo termine e il bilanciamento tra interesse pubblico e posizione privata. La ricorrente ha censurato anche il silenzio serbato sull’istanza di autotutela, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e il riesame della pratica. Ha invocato, infine, l’errore scusabile e l’assenza di colpa nell’inadempimento. Con il secondo ricorso ha impugnato l’ordinanza di demolizione, deducendone esclusivamente l’illegittimità derivata dai medesimi vizi imputati al diniego di condono.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e li ha integralmente rigettati. Quanto al diniego di condono, ha ritenuto che l’integrazione documentale costituisse un onere essenziale per la definizione dell’istanza e che il termine assegnato, ove perentorio, avesse natura decadenziale. Poiché la documentazione non era stata trasmessa nel termine di novanta giorni, l’Amministrazione era tenuta a concludere negativamente il procedimento, senza margini di discrezionalità sull’an del provvedere. I principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento non possono neutralizzare una disciplina vincolata né consentire al giudice o all’Amministrazione di introdurre valutazioni equitative non previste dalla legge. Le gravi vicende familiari, pur umanamente rilevanti, non incidono sulla legittimità del diniego. Il TAR ha inoltre rilevato che il provvedimento era stato adottato molto tempo dopo la scadenza del termine e che nel frattempo non era stata fornita alcuna giustificazione dell’inerzia; non era inoltre contestata l’esecuzione di opere aggiuntive con trasformazione del manufatto. La censura relativa al silenzio sull’istanza di autotutela è stata respinta perché l’annullamento d’ufficio e la revoca costituiscono poteri discrezionali e, salvo specifica previsione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di provvedere sulle istanze di riesame di atti definitivi. Non era quindi configurabile il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Il secondo ricorso è stato respinto in quanto fondato esclusivamente sull’illegittimità derivata: l’infondatezza delle censure contro il diniego ha comportato il rigetto anche dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, non affetta da vizi autonomi. Le spese, complessivamente liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico della ricorrente; è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
artt. 31 e ss. l. 47/1985
La disciplina del condono edilizio pone a carico del richiedente l’onere di integrare la documentazione necessaria entro il termine assegnato; il mancato rispetto del termine perentorio comporta la definizione negativa o l’improcedibilità dell’istanza, trattandosi di procedimento vincolato.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede orientano l’azione amministrativa, ma non possono derogare a una disciplina normativa che collega automaticamente un effetto decadenziale al mancato rispetto di un termine perentorio.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non consente all’Amministrazione o al giudice di sostituire una valutazione equitativa alla disciplina vincolata applicabile.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio è espressione di un potere discrezionale e non fonda, in assenza di una specifica previsione, un obbligo generalizzato di provvedere sulle istanze di riesame.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Anche la revoca costituisce esercizio di potere discrezionale e non impone all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso in risposta a ogni istanza di autotutela.
artt. 31 e 117 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere; tale presupposto manca per le istanze di autotutela, salvo diversa previsione normativa.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, il termine perentorio assegnato per l’integrazione documentale ha natura decadenziale e il suo inutile decorso consente o impone la definizione negativa dell’istanza, senza che residuino margini di discrezionalità sull’an del provvedere.
- I principi di collaborazione, buona fede, proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento non possono neutralizzare gli effetti decadenziali previsti da una disciplina vincolata né consentire una rimessione in termini fondata su valutazioni equitative non contemplate dalla legge.
- Circostanze personali e familiari eccezionali, pur umanamente rilevanti, non incidono sulla legittimità del diniego adottato per mancata integrazione documentale entro un termine perentorio, se l’ordinamento non prevede uno specifico meccanismo di flessibilità o rimessione.
- L’istanza di annullamento d’ufficio o di revoca di un provvedimento definitivo non determina, di regola, un obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere espressamente; pertanto, il silenzio serbato su tale istanza non è normalmente azionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- Quando l’impugnazione di un provvedimento è proposta esclusivamente per illegittimità derivata e risultano infondate le censure rivolte all’atto presupposto, deve essere respinta anche l’impugnazione dell’atto consequenziale, in assenza di vizi autonomi.
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