Parere n. 126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Andrea Mancini, contro Citta' Metropolitana di Roma Capitale, e nei confronti di Pia Capparoni, avverso il provvedimento prot. n. ct 60266/25 e rep. ct 1046/25 dell'8 mag. 2025 ordinanza di demolizione lavori edilizi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione di lavori edilizi prot. n. ct 60266/25 e rep. ct 1046/25 dell’8 maggio 2025, con istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione adottata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, deducendo plurimi motivi. Il Consiglio di Stato rileva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha trasmesso la prescritta relazione ministeriale, necessaria per esaminare sia il merito del ricorso sia l’istanza cautelare. Deve quindi essere acquisita la relazione, comprensiva delle eventuali osservazioni del ricorrente.
Il parere
Il Consiglio di Stato, impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone un supplemento istruttorio. Il Ministero dovrà depositare la relazione entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere; la relazione dovrà essere trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per eventuali osservazioni. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi dal Presidente della Sezione. In caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Osservazioni
Relazione ministeriale prescritta
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve depositare la relazione di rito necessaria per consentire al Consiglio di Stato di esaminare il ricorso e l’istanza cautelare entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere.
Osservazioni del ricorrente
La relazione ministeriale dovrà essere rimessa al ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare eventuali osservazioni.
Mancato adempimento istruttorio
In caso di mancato ingiustificato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base normativa per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
d.P.R. 1199/1971
Il procedimento richiede l’acquisizione della relazione ministeriale prescritta ai fini del parere del Consiglio di Stato; la relazione è necessaria anche per la decisione sull’istanza cautelare.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la relazione ministeriale prescritta costituisce un adempimento istruttorio necessario per consentire al Consiglio di Stato di esaminare compiutamente il ricorso e, quando proposta, anche l’istanza cautelare.
- Prima della definizione del ricorso sulla base della relazione ministeriale, quest’ultima deve essere trasmessa al ricorrente, al quale deve essere assicurato un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni.
- L’assenza della relazione ministeriale giustifica il rinvio della trattazione e l’adozione di un parere interlocutorio, senza anticipare alcuna decisione sulle questioni di rito o di merito.
Ordinanza di demolizione impugnata con ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato con istanza cautelare, contro un’ordinanza di demolizione di lavori edilizi adottata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale l’8 maggio 2025.
Parti e oggetto del ricorso
Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza prot. n. ct 60266/25 e rep. ct 1046/25, deducendo plurimi motivi. Nel procedimento è indicata anche una controinteressata. Il ricorso comprende una richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato.
Carenza della relazione ministeriale
Il Consiglio di Stato rileva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha depositato la relazione ministeriale prescritta per il procedimento relativo al ricorso straordinario. Tale relazione è ritenuta necessaria sia per la valutazione dei motivi di ricorso sia per la definizione dell’istanza cautelare.
Incombenti istruttori
Il Ministero dovrà depositare la relazione entro quaranta giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà comprendere anche gli elementi utili alla valutazione dell’istanza cautelare e dovrà essere trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni per presentare eventuali osservazioni.
Esito interlocutorio
Il Consiglio di Stato non assume alcuna decisione sulle questioni preliminari, di rito o di merito, né sull’istanza cautelare. Dispone invece il supplemento istruttorio e rinvia la trattazione del ricorso a una successiva adunanza, da fissare dal Presidente della Sezione. Qualora il Ministero non adempia ingiustificatamente agli incombenti, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
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