Cassazione Penale, Sentenza n. 00123/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che aveva disposto il parziale dissequestro restituendo l'area demaniale esterna al fabbricato ma confermando il sequestro del fabbricato stesso. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 321 c.p.p. e 49 R.D. n. 327/1942 sostenendo che, essendo l'area demaniale ex lege di proprietà dello Stato, non fosse necessaria prova della titolarità e dunque il bene non poteva rimanere nella disponibilità dell'indagato. Inoltre contestava l'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato rilevando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che per le attività di smaltimento, pulizia e ripristino fosse necessario il pieno accesso al fabbricato e la sua messa in sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità sull'ordinanza cautelare sia ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali e non per contestazioni di fatto o per manifesta illogicità che andrebbero dedotte con il motivo di cui all'art. 606 c.p.p. La Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame: l'area esterna risultava documentalmente demaniale e quindi restituita all'Autorità; il fabbricato non è stato restituito perché non è stata accertata la titolarità dell'immobile e permangono esigenze cautelari dovute alla presenza di rifiuti al suo interno, nonché all'assenza di iniziative da parte della custode per il ripristino. Per questi motivi il vincolo reale sul fabbricato è stato ritenuto ancora necessario. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
R.D. n. 327 del 1942, art. 49
Richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'appartenenza demaniale dei beni è sancita ex lege e non richiede prova di titolarità; la Corte ha comunque valutato che il Tribunale aveva considerato la demanialità dell'area esterna, giustificando la sua restituzione
R.D. n. 327 del 1942, art. 1161
Norma richiamata quale riferimento ai fatti contestati all'indagato (occupazione arbitraria di area demaniale); nella decisione costituisce uno dei presupposti dell'accusa ma non è stata ritenuta idonea a travolgere la valutazione cautelare del riesame
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2
Richiamato quale norma di riferimento per i reati relativi alla gestione illecita di rifiuti (deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non), la sussistenza dei quali giustifica esigenze cautelari sul fabbricato dove i rifiuti sono presenti
Codice di procedura penale, art. 325
Richiamato perché disciplina l'impugnazione delle ordinanze in materia di sequestro; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione contro tali ordinanze è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali
Codice di procedura penale, art. 321
Richiamato dalla ricorrente come norma contestata; la Corte ha valutato nel complesso che non vi è stata violazione di legge nel procedimento cautelare impugnato
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
La Corte ha richiamato questa disposizione per ricordare che la denuncia di manifesta illogicità della motivazione è un motivo speciale (lett. e) art. 606) e non può essere sollevata genericamente con il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Avverso ordinanze cautelari in materia di sequestro la Corte di Cassazione può sindacare solo violazioni di legge o vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto mancante; contestazioni di fatto e lamentele di "illogicità manifesta" non sono normalmente ammissibili in cassazione salvo il motivo specifico di cui all'art. 606 c.p.p.
- La demanialità di un'area (art. 49 R.D. n. 327/1942) può giustificare la restituzione dell'area stessa all'ente pubblico, ma ciò non comporta automaticamente la restituzione di tutti i manufatti insistenti: occorre valutare la titolarità del fabbricato e la sussistenza di esigenze cautelari legate alla presenza di rifiuti o all'esigenza di conservazione di prove o di prevenzione di danni ambientali
- Il sequestro reale può essere disposto in modo differenziato (parziale dissequestro): si può restituire l'area demaniale esterna e mantenere il vincolo sul solo immobile in cui permangono rischi o prove rilevanti
- L'ente custodiente/affidatario dei beni sequestrati è tenuto ad attivarsi per le misure ordinarie di custodia e, ove possibile, per interventi di ripristino; la mancanza di iniziativa non determina automaticamente la revoca del vincolo, soprattutto se permangono esigenze cautelari concrete
- Quando in causa vi sono reati ambientali (es. gestione illecita di rifiuti), la presenza materiale di rifiuti nel bene sequestrato e il rischio di compromissione delle investigazioni o dell'ambiente costituiscono elementi rilevanti per la conferma della misura cautelare reale
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