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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 5560 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Costituzione tardiva del resistente - Diritto di difesa - Produzione di documenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discutevano gli effetti della costituzione tardiva del resistente nel processo tributario: se la tardiva costituzione determini la perdita del diritto di difesa sostanziale e processuale, in particolare la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiedere la chiamata di terzi e di produrre documenti in giudizio.

La decisione

La Corte ha stabilito che la costituzione tardiva del resistente comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e dalla possibilità di chiedere la chiamata di terzi. Tuttavia resta impregiudicata la facoltà del resistente di difendersi: può contestare i fatti allegati dal ricorrente, contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, e produrre documenti sia in quella sede sia, ove necessario, in grado d'appello. In sostanza la tardiva costituzione limita alcuni poteri processuali ma non annulla il diritto fondamentale alla difesa e all'apporto di prova documentale.

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986

    Utilizzata per richiamare la disciplina procedurale relativa alla notificazione e agli effetti processuali degli atti tributari; la corte ne trae principi circa i termini e le conseguenze dell'irrituale costituzione in giudizio del resistente.

  • d.lgs. 546/1992

    Richiama le regole sulla notificazione degli atti e sulla costituzione in giudizio; la corte interpreta la norma nel senso che la tardiva costituzione incide sulle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

  • d.lgs. 546/1992

    Norma attinente alla costituzione delle parti e agli oneri processuali; la decisione riconduce qui la distinzione tra diritti processuali perduti per tardiva costituzione e il mantenimento del diritto di difesa sostanziale.

  • d.lgs. 546/1992

    Disciplina relativa alla produzione di documenti e mezzi di prova; la corte afferma che la tardiva costituzione non impedisce al resistente di depositare documenti in giudizio o in appello, nei limiti delle regole sull'assunzione della prova.

  • d.lgs. 546/1992

    Norma concernente gli effetti delle eccezioni e dei provvedimenti processuali; la pronuncia la utilizza per motivare la decadenza di alcune eccezioni non rilevabili d'ufficio in caso di costituzione tardiva.

  • Giurisprudenza

    Precedente richiamato a sostegno del principio che la tardiva costituzione limita taluni poteri processuali del resistente ma non gli toglie il diritto di difesa né la possibilità di produrre documenti.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva del resistente comporta la perdita della possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e della facoltà di chiamare terzi, ma non elimina il diritto di difesa sostanziale.
  • Il resistente costituitosi tardivamente può comunque negare i fatti allegati dal ricorrente e contestare l'applicabilità delle norme invocate, oltre a depositare documenti in primo grado o in appello, nei limiti delle regole sull'assunzione della prova.
  • Per il ricorrente (contribuente) la tardiva costituzione del resistente rappresenta un vantaggio processuale limitato: alcune eccezioni avversarie sono precluse, ma non si ottiene automaticamente vittoria perché il resistente può comunque difendersi sul merito e con documenti.
  • Per il resistente la prassi consigliabile è costituirsi tempestivamente per conservare pienamente i diritti processuali (eccezioni, istanze di chiamata terzi); in caso di costituzione tardiva, è cruciale spiegare e giustificare tempestivamente ogni documento prodotto e l'oggetto delle difese sostanziali.
  • Il giudice deve valutare separatamente l'ammissibilità delle eccezioni processuali (conservando la decadenza in caso di tardiva costituzione) e l'ammissibilità della prova documentale prodotta dal resistente, privilegiando il rispetto del diritto di difesa purché non si determini abuso o dilazione ingiustificata del processo.
  • In casi simili è opportuno prevedere e definire nei provvedimenti istruttori termini e modalità per il deposito documentale, per evitare che la tardiva costituzione produca controversie ulteriori sull'ammissibilità di prove e sulla regolarità delle eccezioni.

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