Sentenza del 06/12/2021 n. 5560 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Costituzione tardiva del resistente - Diritto di difesa - Produzione di documenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discutevano gli effetti della costituzione tardiva del resistente nel processo tributario: se la tardiva costituzione determini la perdita del diritto di difesa sostanziale e processuale, in particolare la possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiedere la chiamata di terzi e di produrre documenti in giudizio.
La decisione
La Corte ha stabilito che la costituzione tardiva del resistente comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e dalla possibilità di chiedere la chiamata di terzi. Tuttavia resta impregiudicata la facoltà del resistente di difendersi: può contestare i fatti allegati dal ricorrente, contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, e produrre documenti sia in quella sede sia, ove necessario, in grado d'appello. In sostanza la tardiva costituzione limita alcuni poteri processuali ma non annulla il diritto fondamentale alla difesa e all'apporto di prova documentale.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986
Utilizzata per richiamare la disciplina procedurale relativa alla notificazione e agli effetti processuali degli atti tributari; la corte ne trae principi circa i termini e le conseguenze dell'irrituale costituzione in giudizio del resistente.
d.lgs. 546/1992
Richiama le regole sulla notificazione degli atti e sulla costituzione in giudizio; la corte interpreta la norma nel senso che la tardiva costituzione incide sulle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
d.lgs. 546/1992
Norma attinente alla costituzione delle parti e agli oneri processuali; la decisione riconduce qui la distinzione tra diritti processuali perduti per tardiva costituzione e il mantenimento del diritto di difesa sostanziale.
d.lgs. 546/1992
Disciplina relativa alla produzione di documenti e mezzi di prova; la corte afferma che la tardiva costituzione non impedisce al resistente di depositare documenti in giudizio o in appello, nei limiti delle regole sull'assunzione della prova.
d.lgs. 546/1992
Norma concernente gli effetti delle eccezioni e dei provvedimenti processuali; la pronuncia la utilizza per motivare la decadenza di alcune eccezioni non rilevabili d'ufficio in caso di costituzione tardiva.
Giurisprudenza
Precedente richiamato a sostegno del principio che la tardiva costituzione limita taluni poteri processuali del resistente ma non gli toglie il diritto di difesa né la possibilità di produrre documenti.
Massime di principio
- La costituzione tardiva del resistente comporta la perdita della possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e della facoltà di chiamare terzi, ma non elimina il diritto di difesa sostanziale.
- Il resistente costituitosi tardivamente può comunque negare i fatti allegati dal ricorrente e contestare l'applicabilità delle norme invocate, oltre a depositare documenti in primo grado o in appello, nei limiti delle regole sull'assunzione della prova.
- Per il ricorrente (contribuente) la tardiva costituzione del resistente rappresenta un vantaggio processuale limitato: alcune eccezioni avversarie sono precluse, ma non si ottiene automaticamente vittoria perché il resistente può comunque difendersi sul merito e con documenti.
- Per il resistente la prassi consigliabile è costituirsi tempestivamente per conservare pienamente i diritti processuali (eccezioni, istanze di chiamata terzi); in caso di costituzione tardiva, è cruciale spiegare e giustificare tempestivamente ogni documento prodotto e l'oggetto delle difese sostanziali.
- Il giudice deve valutare separatamente l'ammissibilità delle eccezioni processuali (conservando la decadenza in caso di tardiva costituzione) e l'ammissibilità della prova documentale prodotta dal resistente, privilegiando il rispetto del diritto di difesa purché non si determini abuso o dilazione ingiustificata del processo.
- In casi simili è opportuno prevedere e definire nei provvedimenti istruttori termini e modalità per il deposito documentale, per evitare che la tardiva costituzione produca controversie ulteriori sull'ammissibilità di prove e sulla regolarità delle eccezioni.
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