Cassazione Civile, Ordinanza n. 36482/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, assorbendo il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Un Comune aveva emesso cinque avvisi di accertamento per maggiore TARSU dovuta per gli anni 2007-2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente nella parte in cui contestava la non coincidenza tra superficie tassabile e superficie catastale, ritenendo che, per gli immobili accatastati, il tributo dovesse essere calcolato sulla base imponibile catastale con abbattimento all'80% ai sensi della disciplina richiamata sulla TARES. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la questione della base imponibile e della determinazione della superficie era nuova in appello e quindi inammissibile; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda nuova; (3) violazione degli artt. 70 e 73 del d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 14, commi 9 e 9-bis, d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011, affermando che la TARSU si calcola sulla superficie calpestabile e che, comunque, la disciplina TARES richiamata non era applicabile ai periodi d'imposta in contestazione; (4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè le planimetrie catastali che avrebbero giustificato la superficie imponibile considerata negli avvisi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel processo tributario è vietata in appello la proposizione di domande ed eccezioni nuove; sono inammissibili le allegazioni che mutano la causa petendi e introducono un nuovo tema di indagine non rilevabile d'ufficio.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda nuova è assorbita dall'accoglimento del vizio relativo al divieto di nova nel giudizio di appello.
d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 73
La denuncia,originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione … dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
La norma non impone che la superficie tassabile coincida necessariamente con il risultato del computo catastale, ma stabilisce un parametro minimo sotto il quale non si può scendere nel determinare la superficie tassabile.
d.l. n. 201 del 2011, art. 14, commi 9 e 9-bis, conv. in l. n. 214 del 2011
Le disposizioni sulla TARES, fondate sull'allineamento tra dati catastali, toponomastica e numerazione civica per determinare l'80% della superficie catastale, non erano applicabili ai periodi d'imposta 2007-2011 perché le relative procedure non risultavano ancora definite.
art. 360, c. 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Sono stati evocati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti contro l'atto impositivo; in appello è inammissibile introdurre questioni nuove che mutino la causa petendi della domanda di annullamento.
- Il divieto di nova ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 si applica anche alle eccezioni e alle allegazioni che, pur formalmente collegate al rapporto tributario, introducano un nuovo profilo di contestazione non già contenuto nel ricorso introduttivo.
- Per la TARSU, la superficie catastale non sostituisce automaticamente la superficie tassabile: la disciplina catastale opera come parametro minimo di riferimento, non come criterio esclusivo e inderogabile di determinazione del tributo.
- Le disposizioni sulla determinazione della superficie assoggettabile al tributo mediante allineamento dei dati catastali e abbattimento all'80% non possono essere applicate a periodi d'imposta anteriori alla definizione delle procedure amministrative presupposte.
- Quando il giudice d'appello fonda la decisione su una questione nuova e inammissibile, la sentenza è cassabile per violazione del divieto di nova, con possibile decisione nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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