Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2024 del 17/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per II.DD. e IVA 2004 a carico di un imprenditore edile, a seguito di verifica fiscale e contraddittorio endoprocedimentale. L'Ufficio aveva ritenuto non giustificati diversi movimenti bancari effettuati sul conto del contribuente, sui conti dei figli e su rapporti di imprese collegate, quantificandoli complessivamente in euro 1.304.100 e qualificandoli come ricavi non dichiarati. La CTP aveva annullato l'atto per difetto di motivazione; la CTR, invece, aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, ritenendo provati i movimenti finanziari non giustificati ma riducendo forfetariamente a un terzo i ricavi contestati, in quanto i prelievi risultavano riferibili a tre nominativi (contribuente e due figli). Nel ricorso principale per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: falsa applicazione delle presunzioni legali in tema di indagini bancarie e omessa valutazione delle prove contabili; violazione delle norme sulle indagini bancarie e dell'art. 2697 c.c. per mancata considerazione delle giustificazioni analitiche dei singoli prelievi; violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c. per mancata prova dei ricavi occulti; vizio motivazionale per la riduzione ad un terzo dell'imponibile senza specificare i prelievi giustificati; omesso esame delle osservazioni difensive rese nel contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la CTR avesse violato le norme sulle presunzioni bancarie nel ridurre forfetariamente la pretesa, nonostante avesse riconosciuto operazioni extracontabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili quattro motivi del ricorso principale e infondato/inammissibile il quinto; ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, in materia di indagini bancarie, la presunzione legale operi sia per i versamenti sia per i prelevamenti e che il contribuente debba fornire prova analitica, per ciascuna movimentazione, della sua riferibilità a operazioni già dichiarate ovvero della sua estraneità all'attività d'impresa. La riduzione forfetaria a un terzo operata dalla CTR è stata giudicata erronea perché non compatibile con il regime presuntivo e con l'onere probatorio gravante sul contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie del contribuente si presumono riferite a ricavi/operazioni imponibili; per superare la presunzione è necessaria prova contraria analitica su ciascuna operazione.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di irregolarità contabili e di elementi presuntivi gravi.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l'IVA i movimenti sui conti bancari si presumono riferiti all'attività economica del contribuente, salvo prova contraria specifica.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato come norma sull'accertamento IVA, in coerenza con la ricostruzione presuntiva dei movimenti bancari.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'estraneità dei singoli movimenti all'attività imponibile grava sul contribuente una volta operata la presunzione legale.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Le osservazioni del contribuente nel contraddittorio endoprocedimentale sono richiamate, ma la Corte esclude che nel caso vi sia stato omesso esame decisivo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo in tema di motivazione dell'atto, senza che ciò conduca all'accoglimento.
art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo in relazione alla motivazione dell'atto impositivo IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile post-riforma il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non più l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 100 c.p.c.
La Corte richiama l'interesse ad agire per escludere la censura sulla riduzione di un terzo operata dalla CTR.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario, i versamenti e i prelevamenti sui conti del contribuente operano come presunzioni legali relative di ricavi o operazioni imponibili, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, con conseguente inversione dell'onere della prova.
- Per vincere la presunzione derivante dalle indagini bancarie non è sufficiente una giustificazione generica o complessiva: il contribuente deve offrire una prova analitica, distinta per ciascuna movimentazione, della sua diversa causale o della sua estraneità all'attività d'impresa.
- Il giudice di merito non può ridurre forfetariamente la pretesa impositiva quando la contestazione si fondi su movimentazioni bancarie non giustificate, salvo che tale riduzione trovi puntuale base nelle prove specifiche relative alle singole operazioni.
- Nel giudizio di legittimità la censura che miri a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile, perché la Corte di cassazione controlla la legalità e logicità della decisione ma non rivaluta il merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più sufficiente lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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