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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20112/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo si contestava il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo o comunque non adeguatamente motivato. La fattispecie concreta, come richiamata dall'ordinanza, riguardava la guida di un'autovettura senza patente, priva di copertura assicurativa, con addosso un coltello, in presenza di precedenti penali plurimi e specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva dato una motivazione congrua sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valorizzando le modalità della condotta, i precedenti penali e l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato. Ha reputato manifestamente infondato anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice d'appello aveva correttamente esercitato il potere discrezionale nella determinazione della pena, già mitigata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e che tale valutazione non era sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando le modalità concrete della condotta, i precedenti penali specifici e la mancanza di giustificazioni dell'agente inducono a escludere la minima offensività richiesta dalla norma.

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma indicata tra quelle violate nella sentenza confermata; il testo non precisa oltre la condotta tipica contestata.

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992

    Norma indicata tra quelle violate nella sentenza confermata; la decisione menziona la guida senza patente come fatto rilevante.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultano riconosciute e hanno contribuito a mitigare la pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo delle modalità concrete della condotta, della personalità dell'agente e dell'offensività del fatto; la presenza di precedenti penali specifici e di elementi di pericolosità concreta può legittimamente escluderne l'applicazione.
  • Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è adeguatamente motivato se il giudice di merito richiama in modo specifico i profili fattuali che rendono non tenue il fatto e risponde alle censure difensive in modo coerente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per manifeste illogicità o violazioni di legge, non per una mera richiesta di diversa quantificazione.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere valorizzato quale indice di mitigazione del trattamento sanzionatorio, ma non impone di per sé una riduzione ulteriore né determina automaticamente l'accoglimento delle doglianze sulla pena.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura del compendio fattuale o una rivalutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoDetenzione di armiImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliArmiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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