Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2510/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale dell’Amministratore Unico n. 120 del 9/01/2026 e della determina di aggiudicazione ivi contenuta, pubblicato sul sito internet della società, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Consulenza del lavoro”, che indentifica la dott.ssa Maria Nicolai quale soggetto affidatario della procedura preselettiva per “l’affidamento del servizio di Consulente del Lavoro per la soc. TIVOLI FORMA SRL per n. 2 anni con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno”, indetta con Avviso di Manifestazione di interesse prot. n. 2025-TV-002379 del 25.11.2025; nonché, per la declaratoria di inefficacia ex art. 122 c.p.a. del contratto che nel frattempo dovesse essere stato stipulato con la controinteressata; per la condanna di parte resistente al risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura da stabilirsi giudizialmente; per la condanna della resistente all’ostensione, ex art. 116 c.p.a., dei documenti oggetto di richiesta di accesso in data 9.3.2026, rimasta inevasa;

Giustizia amministrativa202604533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale dell'Amministratore Unico e determina di aggiudicazione dell'affidamento del servizio di consulente del lavoro per due anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale dell'Amministratore Unico n. 120 del 9 gennaio 2026 e la determina di aggiudicazione in esso contenuta, con cui è stata individuata la controinteressata quale affidataria della procedura preselettiva indetta mediante avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di consulente del lavoro. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'ostensione dei documenti richiesti il 9 marzo 2026 e non esibiti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti contro l'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'aggiudicazione né la domanda risarcitoria o quella di inefficacia del contratto. Quanto all'istanza ex art. 116 c.p.a., ha ritenuto di non provvedere allo stato sulla relativa domanda, disponendo invece, ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., che Tivoli Forma S.r.l. ostenda i documenti oggetto della richiesta di accesso del 9 marzo 2026 entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, fissata al 7 luglio 2026, senza concedere una distinta misura sospensiva. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare incidentale è stata esaminata nell'ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali, ma il Collegio ha ritenuto sufficiente la celere fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    È stato utilizzato per ordinare alla società resistente l'ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso è stata esaminata nel contesto del giudizio sull'accesso; il TAR ha scelto di non provvedere direttamente allo stato, adottando invece un ordine istruttorio di esibizione ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a.

  • art. 122 c.p.a.

    È stato indicato quale fondamento della domanda della ricorrente volta alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, senza che tale domanda sia stata decisa nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare, le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può non adottare una distinta misura cautelare e disporre la celere trattazione del ricorso nel merito.
  • Nel corso del giudizio amministrativo, il giudice può ordinare all'amministrazione o al soggetto resistente l'ostensione dei documenti rilevanti per la controversia, fissando un termine per l'adempimento ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.a., anche quando sia stata proposta una domanda di accesso ex art. 116 c.p.a.
  • La decisione cautelare che dispone l'ostensione documentale e fissa l'udienza di merito, compensando le spese della fase, non definisce le domande di annullamento, inefficacia contrattuale e risarcimento, che restano da esaminare nella successiva fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAccesso agli atti di garaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.