Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del Decreto Rettorale n. 708/2025 del 23.06.2025, pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Torino, di approvazione degli atti della procedura di selezione ad una posizione di ricercatore universitario con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni per il Gruppo Scientifico Disciplinare 09/IINF-04 Automatica, Settore Scientifico Disciplinare IINF-04/A Automatica, codice interno 32/24/P/RB, con cui è stato individuato il Dott. Matteo Della Rossa quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stata attivata la procedura di selezione per l’attribuzione del contratto da Ricercatore a tempo determinato di cui sopra; - degli atti tutti della procedura, con particolare riferimento, come infra specificando, ai verbali n. 1 (Criteri di Valutazione), n. 2 (Presa visione candidati), n. 3 (Discussione dei titoli e della produzione), n. 4 (Valutazione titoli, pubblicazioni presentate e produzione scientifica complessiva. Individuazione del candidato maggiormente qualificato scientifica), nonché, in quanto occorra, del Decreto Rettorale n. 1232 del 4 Novembre 2024 con il quale sono state indette le procedure di selezione a complessive 7 posizioni di Ricercatore Universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) art. 24 della Legge 240/2010, presso il Politecnico di Torino, di cui una posizione presso il Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni per il Gruppo Scientifico Disciplinare 09/IINF-04 Automatica, Settore Scientifico Disciplinare IINF-04/A Automatica, codice interno 32/24/P/RB e del Decreto Rettorale n. 241 del 6 marzo 2025 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della predetta procedura di selezione; - qualora già adottate, delle delibere del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni e del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino contenenti, rispettivamente, la proposta di chiamata del candidato selezionato e l’approvazione della stessa, nonché del decreto rettorale di nomina del vincitore, di estremi e contenuto ignoti, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, conseguenziali e comunque connessi al procedimento de quo, ivi comprese ulteriori relazioni della Commissione laddove depositate in giudizio; e per l’annullamento e/o per la declaratoria di inefficacia del contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale non rinnovabile e con regime di impegno a tempo pieno eventualmente stipulato dal Politecnico di Torino con il dott. Matteo Della Rossa, di data, estremi e contenuto ignoti nonché per la condanna - del Politecnico di Torino a disporre l’assegnazione del posto di Ricercatore a tempo determinato oggetto della selezione a favore del ricorrente; - ovvero, in subordine, del Politecnico di Torino a riconvocare la Commissione giudicatrice, entro un termine prestabilito ed in diversa composizione, al fine di rinnovare le attività di valutazione e provvedere all’attribuzione dei punteggi per titoli e pubblicazioni nel rispetto della legge, anche di gara; - in ogni caso, del Politecnico di Torino al risarcimento per equivalente a favore del ricorrente di tutti i danni patiti e patiendi per effetto degli atti impugnati e dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, con riserva di specifica in corso di causa. Riservata la proposizione di motivi aggiunti di ricorso. Con i provvedimenti consequenziali di legge, con il favore di spese ed onorari di giudizio e con salvezza di ogni diritto ed interesse.

Giustizia amministrativa202502161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti e individuazione del candidato maggiormente qualificato in una selezione per ricercatore universitario a tempo determinato, nonché gli atti della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un incarico di ricerca in un settore scientifico-disciplinare diverso da quello oggetto della selezione, contestava la valutazione dei propri titoli e pubblicazioni e la sopravvalutazione di quelle degli altri candidati, incluso il vincitore. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della l. 240/2010, del d.m. MIUR n. 243/2011, del regolamento di Ateneo e dei criteri predeterminati dalla commissione; violazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, lamentava: la mancata attribuzione del punteggio massimo per la paternità di un brevetto, benché si trattasse soltanto di una domanda brevettuale non ancora accettata; l'errata valutazione della congruenza di tre pubblicazioni, alle quali era stato attribuito un coefficiente del 50%; e l'errata determinazione del proprio apporto individuale in tre pubblicazioni in collaborazione. Chiedeva l'assegnazione del posto, in subordine la rinnovazione delle valutazioni da parte di una diversa commissione e, comunque, il risarcimento dei danni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al brevetto, ha ritenuto corretto non attribuire il punteggio, poiché alla scadenza del bando il ricorrente aveva presentato soltanto una domanda brevettuale non accettata e priva di patent number. La nozione di titolarità del brevetto o di paternità dell'invenzione presuppone un brevetto effettivamente approvato; il riferimento al deposito consente di valorizzare la paternità o il deposito da parte dell'autore quando il brevetto approvato appartenga al datore di lavoro o sia stato ceduto, ma non estende il criterio alle semplici proposte ancora pendenti. Il Collegio ha inoltre precisato che anche un brevetto approvato non avrebbe comportato automaticamente il punteggio massimo, essendo necessaria la valutazione della pertinenza rispetto al gruppo e al settore scientifico-disciplinare. Le censure sulla congruenza delle pubblicazioni sono state dichiarate inammissibili nella parte in cui tendevano a sostituire il giudizio personale del candidato a quello della commissione; in ogni caso, le valutazioni non apparivano manifestamente incoerenti o irragionevoli. La commissione aveva esaminato individualmente le pubblicazioni, riconoscendo la piena congruenza per otto su dodici e la parziale congruenza per quattro, pubblicate in un periodo riferibile anche a un diverso settore scientifico-disciplinare e prevalentemente incentrate su problematiche di saldatura, meccanica e metallurgia, nonostante l'impiego di tecniche utilizzabili anche nell'Automatica. Quanto all'apporto individuale, il TAR ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri predeterminati: l'ordine non alfabetico degli autori consentiva di presumere il ruolo principale del primo autore, salvo indicazioni contrarie nella pubblicazione, mentre l'ordine alfabetico giustificava la presunzione di contribuzione paritetica. I coefficienti applicati alle tre pubblicazioni contestate risultavano quindi coerenti con la formula prevista dal verbale. Le censure sulla valutazione degli altri candidati sono state ritenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione della prova di resistenza, poiché anche riducendo il punteggio del vincitore alla misura indicata dal ricorrente, il punteggio del ricorrente non gli avrebbe consentito di superarlo. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 3.500 oltre accessori in favore del Politecnico.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, lettera b), l. 240/2010

    Disciplina la procedura per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato cui si riferiva la selezione.

  • artt. 2 e 3 d.m. MIUR 25 maggio 2011, n. 243

    Sono richiamati quali parametri normativi per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

  • art. 7 del bando di selezione

    La valutazione della titolarità del brevetto o della paternità dell'invenzione presuppone un brevetto approvato; il mero deposito di una domanda non accettata non costituisce titolo valutabile.

  • art. 8 del bando di selezione

    Richiede la valutazione della pertinenza dei titoli, incluso il brevetto, rispetto al gruppo e al settore scientifico-disciplinare della procedura.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato con riferimento ai principi di imparzialità e buon andamento della selezione pubblica.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Sono richiamati con riferimento ai principi dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito di fissare direttamente l'udienza di merito nella fase cautelare.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva universitaria, la valutazione della titolarità di un brevetto o della paternità dell'invenzione richiede che, alla data di scadenza del bando, il brevetto sia stato effettivamente approvato; la mera presentazione di una domanda brevettuale non ancora accettata non integra un titolo valutabile.
  • Il riferimento al deposito del brevetto può consentire di valorizzare l'apporto dell'inventore quando il brevetto approvato appartenga al datore di lavoro o sia stato ceduto, ma non trasforma una domanda brevettuale ancora pendente in un brevetto esistente ai fini della selezione.
  • Anche l'esistenza di un brevetto approvato non comporta automaticamente l'attribuzione del punteggio massimo: la commissione deve valutarne la pertinenza rispetto al gruppo scientifico-disciplinare e al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura.
  • Le valutazioni della commissione esaminatrice sulla congruenza delle pubblicazioni e sull'apporto individuale nei lavori scientifici sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per manifesta incoerenza, irragionevolezza, travisamento o violazione dei criteri predeterminati; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
  • Quando i criteri di selezione predeterminano modalità analitiche per determinare l'apporto individuale nei lavori in collaborazione, la commissione deve applicarli uniformemente; è legittimo utilizzare, in assenza di indicazioni contrarie nella pubblicazione, l'ordine non alfabetico degli autori quale indice presuntivo del ruolo principale del primo autore e l'ordine alfabetico quale indice di contribuzione paritetica.
  • In applicazione della prova di resistenza, le censure rivolte alla valutazione del candidato vincitore sono prive di interesse quando, anche accogliendole e riducendone il punteggio nella misura prospettata, il ricorrente non potrebbe comunque superarlo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.