Ordinanza n. 256/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determina del Dirigente del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia n. 23 del 26.02.2026; del verbale della commissione di valutazione dei progetti n. 7 del 5.02.2026, osteso a seguito di istanza di riesame; del verbale della commissione di valutazione dei progetti n. 11 del 13.03.2026, di rigetto delle osservazioni presentate; della determina del Dirigente del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia n. 50 del 31.03.2026; di tutti gli altri atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal finanziamento regionale a sportello per valutazione della proposta teatrale pari a 48/100, inferiore alla soglia minima di 50/100
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti regionali relativi alla valutazione della propria proposta teatrale per il triennio 2025-2027, tra cui i verbali della commissione e le determinazioni dirigenziali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguarda l'attribuzione di un punteggio di 48/100, inferiore alla soglia minima richiesta per accedere al finanziamento cosiddetto a sportello. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati ulteriori vizi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la valutazione della commissione non presentasse manifesti profili di irragionevolezza, valorizzando le difese dell'Amministrazione. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio cautelare poiché la posizione azionata è un interesse pretensivo di natura economica, relativo a una somma non particolarmente rilevante e quindi suscettibile di riparazione. Mancando entrambi i requisiti cautelari, la sospensione degli atti è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti dell'art. 55 c.p.a.; il giudice ha escluso sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di valutazione amministrativa richiede la presenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce l'accoglimento della domanda.
- Una valutazione amministrativa non può essere sospesa cautelarmente quando, allo stato degli atti, non emergano manifesti profili di irragionevolezza.
- Il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione di un finanziamento, quando si traduca in una pretesa meramente economica per una somma riparabile e non particolarmente rilevante, non integra di per sé un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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