Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36910/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale perché proposto oltre il termine di legge. Non ha esaminato nel merito la censura relativa all'applicazione dell'art. 604, comma 4, c.p.p., limitandosi a rilevare la tardiva proposizione del ricorso dopo il decorso del termine di quarantacinque giorni calcolato dalla notifica della sentenza depositata fuori termine.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputati)

La controversia

Il procedimento riguardava tre imputati nei cui confronti il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo aveva pronunciato una sentenza poi dichiarata nulla dalla Corte d'appello di Brescia per assoluta mancanza di motivazione. Il Procuratore generale ha proposto ricorso contro la decisione della Corte territoriale, censurando l'applicazione dell'art. 604, comma 4, c.p.p. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza perché ha rilevato che il ricorso era tardivo: la sentenza d'appello era stata deliberata il 28 febbraio 2025, con deposito della motivazione fissato in 60 giorni; il termine scadeva il 29 aprile 2025, ma il deposito è avvenuto il 30 aprile 2025. La notifica al Procuratore generale della sentenza depositata fuori termine è avvenuta il 6 maggio 2025, da cui decorreva il termine di 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., spirato il 20 giugno 2025. Poiché il ricorso è stato depositato il 3 luglio 2025, è stato dichiarato inammissibile per tardività.

Norme richiamate

  • art. 604, comma 4, c.p.p.

    La parte ricorrente contestava l'applicazione di questa disposizione da parte della Corte d'appello; la Cassazione non ne ha esaminato il merito per la tardività del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È stata adottata la procedura de plano prevista dalla norma.

  • art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il termine per proporre ricorso è stato ritenuto decorrere dalla notifica della sentenza depositata fuori termine e scadere dopo quarantacinque giorni.

Massime di principio

  • Quando la sentenza è depositata oltre il termine riservato per il deposito dei motivi, il termine per impugnare decorre dalla notifica del provvedimento depositato tardivamente, se e nei limiti previsti dall'art. 585 c.p.p.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine di legge è inammissibile e preclude l'esame dei motivi di merito.
  • Nel giudizio di legittimità la verifica preliminare sulla tempestività del ricorso assorbe ogni altra questione, impedendo il vaglio della correttezza della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.