Sentenza n. 1682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la revocazione della sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato, del 18 aprile 2025, n. 3401, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva riformato la sentenza del TAR Lazio e respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della concessione del servizio di ristorazione presso le sedi dell’INPS
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente ha proposto ricorso per revocazione deducendo, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e dell’art. 395, n. 4, c.p.c., due errori di fatto. Con il primo motivo ha sostenuto che il Consiglio di Stato non avrebbe percepito il contenuto di alcuni documenti, tra cui un contratto del 2021 stipulato dall’aggiudicataria con altra impresa per la distribuzione di alimenti, dai quali sarebbe risultato che il certificato ISO 9001:2015 prodotto in gara non era pertinente anche al servizio di distribuzione automatica. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa pronuncia sulle proprie deduzioni difensive, secondo cui la documentazione e il contratto di collaborazione dimostravano che l’aggiudicataria non aveva svolto direttamente il servizio di distribuzione automatica e non lo aveva quindi certificato. La ricorrente ha chiesto, in sede rescindente, la revocazione della sentenza d’appello e, in sede rescissoria, la conferma della sentenza del TAR, l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria del diritto all’aggiudicazione e al subentro nel contratto. Le parti intimate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che le censure miravano a ottenere una nuova valutazione dei documenti e delle argomentazioni già esaminate.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento di 6.000 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti intimate. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio richiede: una pura e semplice errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, tale da fondare la decisione su un presupposto fattuale falso; il riferimento a un punto non controverso e non espressamente motivato; la decisività dell’errore, con rapporto causale tra la svista e la decisione. L’errore deve inoltre risultare immediatamente rilevabile, senza interpretazioni o indagini ermeneutiche, configurando il cosiddetto “abbaglio dei sensi”. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il contratto indicato dalla ricorrente era espressamente menzionato nella sentenza oggetto di revocazione. Non vi era dunque omessa percezione del documento, ma dissenso rispetto alla valutazione della sua rilevanza e idoneità probatoria. Il precedente giudizio aveva ritenuto che la ristorazione collettiva comprendesse anche la somministrazione mediante distributori automatici e aveva considerato recessiva la rilevanza del contratto di cooperazione. Tale valutazione non può essere riesaminata in sede revocatoria. Il Collegio ha inoltre rilevato un’ulteriore mutatio libelli, poiché nel giudizio originario la censura era stata fondata sull’inidoneità del contratto a soddisfare la lex specialis, mentre in revocazione era stata prospettata una diversa questione relativa all’attività concretamente svolta dall’aggiudicataria, direttamente o tramite altra impresa. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la mera omessa confutazione analitica di deduzioni difensive non costituisce errore di fatto revocatorio. Il giudice non è tenuto a replicare puntualmente a ogni argomentazione difensiva, essendo sufficiente che dalla motivazione complessiva emerga la non condivisione delle tesi prospettate. La sentenza revocanda è rimasta quindi ferma.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è disciplinata mediante rinvio ai motivi previsti dal codice di procedura civile, tra cui l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L’errore revocatorio consiste in una svista percettiva immediata sul contenuto materiale degli atti, decisiva, relativa a un punto non controverso e non espressamente valutato; non comprende l’erronea interpretazione o valutazione delle prove e degli argomenti difensivi.
art. 96, comma 1, c.p.a.
Gli appelli proposti contro la sentenza di primo grado sono stati previamente riuniti.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è richiamato per affermare che la decisione ha esaminato gli aspetti rilevanti della controversia, anche attraverso il criterio della ragione più liquida.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata dall’INPS è stata richiamata nell’ambito delle difese svolte nel giudizio.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre soltanto quando il giudice incorra in una svista percettiva immediata sul contenuto materiale degli atti, assumendo come esistente un fatto documentalmente escluso o come inesistente un fatto documentalmente provato; l’errore deve riguardare un punto non controverso, non essere stato espressamente motivato ed essere decisivo per la pronuncia.
- La revocazione non è ammessa per ottenere una nuova valutazione del significato, della rilevanza o dell’idoneità probatoria dei documenti già considerati nella sentenza impugnata, né per contestare l’iter logico-interpretativo seguito dal giudice: tali doglianze integrano, eventualmente, errori di giudizio e non errori di fatto revocatori.
- La menzione espressa di un documento nella sentenza esclude, di regola, che il giudice ne abbia ignorato l’esistenza; la contestazione della valutazione attribuita a quel documento non può essere convertita in denuncia di omessa percezione materiale.
- La mera omessa confutazione analitica delle deduzioni difensive non integra errore di fatto revocatorio, quando dalla motivazione complessiva risulti che le tesi della parte sono state esaminate e non condivise. Diversamente, l’omessa pronuncia su una domanda o su uno specifico motivo può rilevare nei limiti propri dell’errore revocatorio e sempre che derivi da effettiva omessa percezione e non da assorbimento o da altra ragione processuale.
- In sede di revocazione non è consentito introdurre una questione sostanzialmente diversa da quella dedotta nel giudizio originario, poiché il mutamento dell’oggetto della censura determina una mutatio libelli e rende inammissibile la doglianza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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