Cassazione Civile, Ordinanza n. 01228/2024 del 11/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa per differenze retributive, sostenendo da un lato di essere stata erroneamente inquadrata nell’Area A, posizione A2, mentre avrebbe dovuto essere collocata nell’Area B, posizione B1, e dall’altro di avere comunque svolto, sin dall’inizio del rapporto, mansioni superiori rispetto all’inquadramento formalmente attribuito. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ex art. 209 l. fall., ritenendo corretta la qualificazione datoriale sulla base della contrattazione collettiva e negando, senza un vero giudizio trifasico, il riconoscimento delle mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione di varie disposizioni del CCNL e della contrattazione integrativa applicabile, nonché dell’art. 36 Cost., insistendo sul diritto alle differenze retributive sia per il superiore inquadramento iniziale sia per l’espletamento di mansioni superiori.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della censura relativa allo svolgimento di mansioni superiori, cassando il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha invece respinto la doglianza sull’asserito diritto all’inquadramento originario nell’Area B, ritenendola, per il periodo anteriore alla contrattazione integrativa, apodittica e, per il periodo successivo, infondata alla luce del precedente orientamento di legittimità che esclude una trasposizione automatica delle figure professionali tra aree diverse. Il giudice di rinvio dovrà individuare la contrattazione collettiva applicabile pro tempore e svolgere il giudizio trifasico di comparazione tra mansioni concretamente espletate e declaratorie contrattuali, verificando se ricorrano effettive mansioni superiori ai fini retributivi.
Norme richiamate
art. 209 l. fall.
norma processuale richiamata per l’opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
vizio denunciato come violazione di legge in cassazione
art. 10 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005
richiamato dalla ricorrente a sostegno del preteso superiore inquadramento
art. 13 del CCNL quadriennio normativo 1998-2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’inquadramento
artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati dalla ricorrente per sostenere il diverso inquadramento
art. 6 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte nel ricostruire il sistema classificatorio
art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006-2009
la Corte ne esclude la nullità e afferma che individua una diversa definizione dei profili professionali, non una trasposizione automatica tra aree
art. 36 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa retributiva
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011
richiamato come parametro rispetto al quale si esclude la nullità dell’art. 12 del c.c.n.i.
art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale degli enti pubblici non economici 1998-2001
richiamato per escludere contrasto con i limiti della contrattazione integrativa
art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001
indica che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento delle mansioni superiori rileva ai fini retributivi
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato
L. 24.12.12 n. 228
richiamata in relazione al raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede un giudizio di sussunzione "trifasico": individuazione dell’inquadramento posseduto, individuazione del livello rivendicato e raffronto analitico tra declaratorie contrattuali e attività concretamente svolte.
- Il giudice deve applicare d’ufficio la contrattazione collettiva ratione temporis vigente e confrontarla con le mansioni allegatamente svolte, una volta che il lavoratore abbia dedotto il profilo professionale, il comparto e il livello di inquadramento.
- La verifica delle mansioni superiori non può risolversi in formule generiche sulla maggiore professionalità di un’area rispetto a un’altra: occorre un accertamento concreto, qualitativo, quantitativo e temporale delle attività svolte, tenendo conto anche della pienezza dei poteri esercitati e delle responsabilità assunte.
- Quando una nuova contrattazione collettiva ridefinisce i profili professionali senza trasferire automaticamente il personale tra aree, non è possibile rivendicare un inquadramento superiore solo sulla base della precedente classificazione, salvo diverse previsioni transitorie espresshe.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l’eventuale svolgimento di mansioni superiori dà rilievo essenzialmente sul piano economico-retributivo, nei limiti dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
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