Cassazione Penale, Sentenza n. 29512/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado il Tribunale ha riconosciuto l'imputato colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale, riqualificando la originaria imputazione di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, e lo ha condannato a pena di giustizia. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione deducendo due censure sulla sola dosimetria della pena: primo, che le attenuanti generiche erano state applicate in misura eccessiva, con una riduzione di otto mesi su una pena base di un anno di reclusione, superando il massimo legalmente consentito dalla misura di un terzo; secondo, che il giudice aveva omesso di aumentare la pena per il concorso formale di reati, poiché la condotta minacciosa era stata diretta contro tre pubblici ufficiali. La richiesta del ricorrente era quindi di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la riduzione operata per le attenuanti generiche aveva ecceduto il limite massimo di un terzo della pena base. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la pluralità delle persone offese, con conseguente aumento per il concorso formale di reati, anche se nell'imputazione non era stato espressamente richiamato l'art. 81 c.p., perché ciò che rileva è la descrizione del fatto e non la sola indicazione formale delle norme. Ne è seguito l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Cremona in diversa persona fisica per un nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
norma ritenuta integrata in concreto, in esito a riqualificazione dell'originaria imputazione ex art. 336 c.p.
art. 336 c.p.
originaria imputazione riqualificata nella sentenza di merito.
art. 81 c.p.
richiamato per affermare che la pluralità di persone offese, nel medesimo contesto fattuale, impone il concorso formale di reati anche se non espressamente contestato con il relativo articolo, quando il fatto sia comunque descritto in modo compiuto.
Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 03
precedente richiamato per il principio secondo cui la correlazione accusa-sentenza non è violata se la condanna riguarda più condotte autonomamente integranti la norma incriminatrice contestata, purché il fatto sia descritto compiutamente.
Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01
precedente richiamato per il principio che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta diretta contro più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio integra concorso formale di reati.
Massime di principio
- Le attenuanti generiche non possono essere applicate in misura tale da superare il limite massimo di riduzione consentito dalla legge rispetto alla pena base.
- Quando la stessa condotta minacciosa o violenta è diretta contro più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale, occorre considerare il concorso formale di reati e aumentare la pena conseguentemente.
- La mancata indicazione espressa dell'art. 81 c.p. nel capo di imputazione non impedisce la qualificazione in termini di concorso formale, se la descrizione del fatto consente di cogliere la pluralità delle condotte o delle persone offese.
- Ai fini del principio di correlazione tra accusa e sentenza rileva la compiuta descrizione del fatto storico, non la sola elencazione formale delle disposizioni di legge asseritamente violate.
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