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Sentenza

Sentenza n. 5543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202403678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario, proposto contro l’ordinanza dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio con cui era stata ingiunta la demolizione di un fabbricato al piano terra, opere accessorie e un muro di recinzione, realizzati in area ricadente nella zona 2 del Parco in assenza del prescritto nulla osta. Nel ricorso di primo grado erano stati dedotti: l’erroneità del presupposto della sottoposizione dell’area a vincolo, assumendo che le opere fossero anteriori alla perimetrazione del Parco e all’istituzione dell’Ente; la violazione dell’art. 38 della l. n. 47/1985, per la pendenza di un’istanza di condono; la violazione dell’art. 32 della medesima legge, per l’omesso parere dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico; la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Dopo la demolizione d’ufficio del manufatto, eseguita in attuazione di una sentenza penale passata in giudicato, e il successivo diniego di condono, il TAR aveva ravvisato il venir meno dell’interesse concreto alla decisione. In appello, la ricorrente ha sostenuto che permaneva un interesse risarcitorio, derivante dalla demolizione asseritamente illegittima e dall’addebito delle relative spese, e che la dichiarazione resa all’udienza di primo grado fosse idonea a ottenere l’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Ha inoltre censurato la condanna alle spese di primo grado, ritenendola ingiusta e sproporzionata.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo relativo all’improcedibilità. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 8/2022, ha affermato che, quando la demolizione del bene determina il venir meno dell’interesse all’annullamento, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori richiede una dichiarazione di interesse resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a. Nel caso concreto, tale interesse non risultava dedotto nell’atto di riassunzione, né era stato prospettato tempestivamente nel corso del giudizio. La dichiarazione resa oralmente all’udienza del 20 giugno 2023 è stata ritenuta tardiva e processualmente inidonea, perché non formulata mediante memoria di costituzione o memoria di replica nel rispetto dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. Il contraddittorio sostanziale realizzato in udienza non può sostituire le forme e i termini prescritti, poiché la richiesta di accertamento incidentale ai fini risarcitori modifica il thema decidendum, trasformando l’originaria domanda di annullamento in una domanda di accertamento dell’illegittimità funzionale al risarcimento. È stata respinta anche la censura sulle spese: la regolazione delle spese costituisce espressione della discrezionalità del giudice di primo grado ed è modificabile in appello, salvo manifesta abnormità, soltanto in caso di riforma della decisione principale. Poiché la decisione di improcedibilità è stata confermata e non ricorrevano ragioni eccezionali per derogare al principio di soccombenza, la condanna alle spese di primo grado è stata ritenuta corretta. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    eventuale accertamento dell’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori

    L’accertamento dell’illegittimità dell’atto, quando è venuto meno l’interesse all’annullamento, presuppone la dichiarazione di interesse ai fini risarcitori resa secondo le forme e i termini processuali applicabili.

  • art. 73 c.p.a.

    la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.

    La dichiarazione di interesse risarcitorio deve essere formulata mediante gli atti processuali previsti e nel rispetto dei relativi termini; la dichiarazione orale resa in udienza, se tardiva, non è equipollente.

  • art. 104, comma 1, c.p.a.

    novum che sarebbe inammissibile ai sensi del comma 1 dell’art.104 del c.p.a.

    La richiesta di accertamento incidentale ai fini risarcitori non è qualificata come domanda nuova, ma come emendatio riduttiva del petitum originario; resta comunque soggetta alle forme e ai termini processuali prescritti.

  • art. 105, comma 3, c.p.a.

    ha riassunto il giudizio, ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a.

    La parte ha riassunto davanti al TAR il giudizio a seguito del rinvio disposto dal Consiglio di Stato.

  • art. 81 c.p.a.

    era stata dichiarata la perenzione del giudizio ai sensi dell’art. 81 c.p.a.

    La precedente sentenza di perenzione era stata annullata dal Consiglio di Stato, con rinvio al giudice di primo grado.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    La violazione è stata dedotta nel giudizio originario, ma non esaminata nel merito a causa della declaratoria di improcedibilità.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    violazione dell’art. 32 della medesima legge

    La ricorrente aveva dedotto la necessità del parere dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico; il motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 38 l. n. 47/1985

    violazione dell’art. 38 della L. n. 47/1985

    La ricorrente aveva sostenuto che la pendenza dell’istanza di condono avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio; il motivo non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro un ordine demolitorio, il bene è stato demolito e viene meno l’utilità concreta dell’annullamento, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente chieda tempestivamente l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.
  • La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 c.p.a.; una dichiarazione orale resa direttamente all’udienza, oltre i termini per il deposito delle memorie, non è idonea a sostituirla.
  • La richiesta di accertamento incidentale dell’illegittimità ai fini risarcitori costituisce una modifica riduttiva dell’originario petitum impugnatorio e incide sul thema decidendum; per assicurare il contraddittorio e la parità delle parti deve essere introdotta mediante gli atti processuali e nei termini decadenziali previsti dalla legge.
  • Il contraddittorio sostanziale tra le parti non rende equipollente una dichiarazione processuale tardiva o formulata in forma diversa da quella prescritta, quando la forma e il termine sono funzionali a evitare un mutamento inopinato dell’oggetto del giudizio.
  • La regolazione delle spese disposta dal giudice di primo grado, quale espressione della sua discrezionalità, è modificabile in appello soltanto se viene riformata la decisione principale o se la liquidazione risulta manifestamente abnorme.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaProporzionalità e ragionevolezza

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