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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09730/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società agricola in liquidazione, dopo aver svolto un percorso di composizione negoziata della crisi conclusosi negativamente, ha presentato domanda di concordato semplificato. Il tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di un diverso tribunale, ritenendo rilevante la sede principale dell'impresa nel luogo originario e applicando in via analogica la regola sulla irrilevanza del trasferimento di sede nell'anno anteriore alla domanda prevista per il concordato preventivo. La società ha quindi proposto regolamento di competenza, sostenendo che: 1) l'art. 18 del d.l. n. 118/2021 non consentiva l'estensione analogica dell'art. 161, primo comma, l. fall.; 2) l'imprenditore agricolo non sarebbe, in generale, soggetto alla legge fallimentare; 3) ai fini della competenza andava considerata la sede effettiva esistente al momento del deposito della domanda, essendo già stato trasferito il centro di attività nel territorio del tribunale adito; 4) la composizione negoziata è istituto stragiudiziale e il concordato semplificato, pur conseguente ad essa, avrebbe caratteristiche proprie e non integralmente sovrapponibili al concordato preventivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha dichiarato competente il Tribunale di Siena. Ha ritenuto che il concordato semplificato, pur presentando peculiarità rispetto al concordato preventivo, sia una procedura concorsuale inserita in una linea di continuità normativa con il concordato preventivo e, successivamente, con il codice della crisi. Perciò ha ritenuto estensibile al concordato semplificato la regola che rende irrilevante, ai fini della competenza, il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente alla domanda, valorizzando la presunzione che tale spostamento possa essere finalizzato alla scelta del foro. Ha inoltre osservato che la composizione negoziata, pur essendo stragiudiziale, si colloca funzionalmente a monte del concordato semplificato, senza spezzare la continuità territoriale della procedura. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. n. 118/2021

    La domanda di concordato semplificato si propone al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale; la norma va letta in continuità con la disciplina concorsuale successiva e con le regole generali sulla competenza.

  • art. 161, primo comma, l. fall.

    La regola di irrilevanza del trasferimento di sede nell'anno precedente la domanda, prevista per il concordato preventivo, è ritenuta estensibile in via analogica al concordato semplificato.

  • art. 25-sexies CCII

    Il concordato semplificato del d.l. n. 118/2021 è confluito nel codice della crisi, confermando la continuità sistematica dell'istituto.

  • art. 2, lett. m-bis, CCII

    Il concordato semplificato è qualificato come uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, funzionale alla liquidazione del patrimonio o delle attività.

  • art. 28 CCII

    Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o di apertura della liquidazione giudiziale; la Corte usa tale disciplina come parametro interpretativo rafforzativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Nel rigetto del regolamento di competenza la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il concordato semplificato, pur accessibile solo all'esito negativo della composizione negoziata e pur caratterizzato da regole procedurali speciali, resta una procedura concorsuale a tutti gli effetti.
  • La disciplina della competenza territoriale nelle procedure concorsuali può essere interpretata in modo sistematico e in continuità tra normativa previgente e codice della crisi, con uso della disciplina sopravvenuta come criterio di conferma dell'esegesi delle norme anteriori.
  • Ai fini della competenza per territorio nelle procedure concorsuali, il trasferimento della sede o del centro degli interessi principali avvenuto nell'anno anteriore alla domanda può essere irrilevante, per evitare la scelta strumentale del foro competente.
  • La continuità tra la fase di composizione negoziata e la successiva domanda di concordato semplificato impedisce di spezzare artificialmente la connessione territoriale tra le due fasi ai fini dell'individuazione del tribunale competente.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoGiurisdizione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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