Cassazione Penale, Sentenza n. 35867/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto avverso l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile la censura sull'omessa risposta nel giudizio di appello alla richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha denunciato un errore percettivo della Corte di legittimità relativa all'età dell'imputato al momento del fatto (10/01/2015), sostenendo che, essendo risultato infraventunenne, avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale fino a 2 anni e 6 mesi; inoltre ha sostenuto che il motivo aggiunto sulla sospensione condizionale non era nuovo ma un approfondimento di un punto già dedotto nel ricorso principale (riguardante la motivazione e l'applicazione dell'art. 133 c.p.). Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ritenendo l'errore percettivo non decisivo e fondata l'inammissibilità del motivo aggiunto.
La decisione
Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che, sebbene vi sia un errore percettivo relativo all'età dell'imputato al momento del fatto, tale errore non incide sulla decisione perché la Corte di cassazione aveva adottato un secondo e autonomo argomento di inammissibilità del motivo aggiunto (ossia che la questione della concedibilità della sospensione condizionale costituisce un punto autonomo della decisione e doveva essere tempestivamente impugnato nell'appello principale). Tale argomento di natura giuridica assorbe l'errore di fatto e rende ininfluente la rettifica anagrafica; pertanto il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata a indicare il concorso di persone nel reato; menzionata tra le fattispecie per cui l'imputato è stato condannato, non determinante per la decisione sul ricorso straordinario.
art. 582 cod. pen.
Norma penale relativa ai reati contestati all'imputato (lesioni o fattispecie indicate nel capo di imputazione); presente nel quadro fattuale ma non rilevante ai fini della questione sull'inammissibilità del motivo aggiunto.
art. 583 cod. pen.
Ulteriore norma penale relativa alla fattispecie contestata; citata nel capo di imputazione ma non decisiva per la pronuncia sul ricorso straordinario.
art. 133 cod. pen.
Riferimento fatto dal ricorrente con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla motivazione della sentenza; invocato per sostenere un'erronea applicazione della legge penale in tema di determinazione della pena e benefici, ma la Corte non ha ritenuto che tale doglianza rendesse ammissibile il motivo aggiunto presentato in appello.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Norma sul ricorso straordinario per errore di fatto: la Corte ha richiamato il principio che l'errore rilevabile è solo quello decisivo, cioè quello che avrebbe condotto a una decisione diversa; il ricorso è ammissibile solo se l'errore di percezione incide sulla ratio decidendi.
Sez. U, n. 4863 del 25/02/1998 (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale richiamato dalla Corte per affermare che la questione della concedibilità della sospensione condizionale costituisce un punto autonomo della decisione e, se non dedotta nell'appello principale, non può essere adeguatamente introdotta mediante motivi aggiunti; tale principio ha sostenuto l'inammissibilità del motivo aggiunto e ha mantenuto la decisione anche al netto dell'errore di fatto sull'età.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo se l'errore è decisivo: deve essere dimostrabile che la correzione dell'errore avrebbe inevitabilmente condotto a una decisione diversa.
- Gli errori di percezione su dati di fatto rilevano soltanto se incidono sulla 'ratio decidendi'; il travisamento del ragionamento giuridico o la contestazione di motivazioni rimangono fuori dalla portata del rimedio straordinario.
- Le questioni che costituiscono 'punti autonomi' della decisione (ad es. la concedibilità o il diniego di benefici come la sospensione condizionale) devono essere tempestivamente sollevate nell'appello principale: non è sufficiente introdurle successivamente come motivi aggiunti se non erano già oggetto di gravame.
- La presenza di un errore di fatto non annulla automaticamente una decisione se il giudice ha adottato anche argomenti giuridici autonomi e decisivi che rendono inutile la correzione del fatto contestato.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve indicare chiaramente nei motivi principali d'appello tutti i profili autonomi relativi al trattamento sanzionatorio e fornire dati anagrafici e fattuali esatti; se si intende utilizzare il rimedio straordinario per errore di fatto, occorre dimostrare la decisività dell'errore rispetto all'esito della pronuncia.
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