Cassazione Penale, Sentenza n. 40259/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne e del trattamento sanzionatorio deciso in appello. Perdonò deduceva che la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente il mancato accoglimento della richiesta di mitigazione della pena. Gesualdo lamentava, in un unico motivo articolato, la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sia riguardo al rigetto della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sia riguardo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti e alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Perdonò e ha rigettato il ricorso di Gesualdo. Sul punto della mancata mitigazione/rigetto del concordato la Suprema Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate: la Corte di appello aveva fornito adeguata motivazione richiamando la gravità dei fatti e il collegamento con la criminalità organizzata (soprattutto in relazione alla ricettazione), nonché il fatto che in primo grado le attenuanti erano già state "generosamente valutate" e non potevano prevalere sulla recidiva. Conseguenze: rigetto del ricorso di Gesualdo con condanna al pagamento delle spese processuali; dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Perdonò con condanna alle spese e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 530 comma 2 cod. pen.
Riferimento alla richiesta difensiva di assoluzione anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 (valutazione di insufficienza della prova o mancanza di elemento costitutivo). Nel caso la questione non è stata accolta in appello e la Corte di legittimità non ha ritenuto fondata la censura sul punto.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina il concordato in sede di impugnazione; i ricorrenti avevano proposto un accordo ex art. 599-bis per ottenere una soluzione favorevole, ma la Corte di appello ha rifiutato il concordato. La Cassazione ha ritenuto, alla luce della motivazione resa dalla Corte territoriale, la censura manifestamente infondata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo, in certi casi, di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità o altre ipotesi: qui è stata applicata per Perdonò con liquidazione di euro 3.000.
Giurisprudenza (Sezioni Unite, S.U. 10/07/2025, R.G. 33471/24, Bira) e altre pronunce di legittimità richiamate
Nel testo viene richiamato il dibattito giurisprudenziale circa la sindacabilità in Cassazione del mancato accoglimento del concordato ex art. 599-bis: alcune sezioni avevano ritenuto insuscettibile di ricorso la decisione, altre invece sindacabile; la recente pronuncia delle Sezioni Unite è citata come risolutiva (ritenendo il provvedimento insuscettibile di ricorso).
Massime di principio
- La valutazione sulla mitigazione della pena e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è attività discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se vi è manifesta illogicità o carenza di motivazione.
- Il rigetto di una richiesta di concordato ex art. 599-bis può essere difficilmente recuperabile in Cassazione se la Corte territoriale ha dato adeguata motivazione; il precedente giurisprudenziale è stato contrastato ma le Sezioni Unite hanno chiarito la portata (come richiamato nella sentenza).
- Quando si pretende la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva occorre che la motivazione di merito dia elementi chiari che giustifichino tale prevalenza: l'assenza di argomentazioni sufficienti può far ritenere legittimo il mancato riconoscimento della prevalenza.
- La presenza di fatti particolarmente gravi o il collegamento con la criminalità organizzata costituiscono argomenti forti per il mantenimento o l'aggravamento del trattamento sanzionatorio e riducono la possibilità di successo di richieste mitigatorie.
- In cassazione possono essere dichiarati inammissibili i ricorsi meramente critici sulla valutazione del merito quando le motivazioni del giudice di merito appaiono congrue; in tali ipotesi il ricorrente può essere condannato al pagamento di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per massimizzare le chance in situazioni analoghe: formulare motivi dettagliati e fondati, documentare e provare elementi attenuanti concreti, spiegare punto per punto la carenza della motivazione di merito e, se si propone un concordato, motivare compiutamente la ragionevolezza dell'accordo in modo che il rigetto appaia ingiustificato.
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