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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26960/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un imprenditore che gestiva un’officina e vendita di motocicli agiva per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva derivati da sequestri di motocicli e ciclomotori presso la sua impresa, poi risultati regolari dopo comunicazioni e giustificazioni della casa produttrice circa un difetto nella punzonatrice dei numeri di telaio. Deduceva che, a causa dei sequestri, i fornitori avevano smesso di evadere gli ordini e il fatturato era drasticamente diminuito. In primo grado la domanda era stata rigettata per difetto di prova del danno; in appello la società convenuta, costituitasi, aveva eccepito la nullità dell’intero giudizio di primo grado per intervenuta fusione per incorporazione della società originariamente convenuta in altra società e la prescrizione del diritto azionato. La Corte d’appello aveva accolto entrambe le eccezioni, dichiarando la nullità della citazione introduttiva e degli atti conseguenti e, comunque, rigettando la domanda per prescrizione. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sulla successione societaria e sulla nullità della notificazione, sostenendo che la notificazione alla società incorporata non fosse nulla perché il soggetto incorporato sopravvive nei rapporti anche processuali e che la controparte avesse strumentalmente resistito solo per eccepire la nullità; con il secondo motivo lamentava la violazione delle norme sulla garanzia per vizi e sulla responsabilità aquiliana, sostenendo che i vizi dei motocicli non erano occulti ma erano stati riconosciuti dalla stessa società, con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve e permanenza del termine ordinario decennale.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito, perché ha rilevato d’ufficio che il ricorso principale era stato notificato oltre il termine breve di impugnazione. La sentenza d’appello risultava notificata il 5 marzo 2019, sicché il ricorso doveva essere notificato entro il 4 maggio 2019. La prima richiesta di notifica del ricorso, effettuata il 2 maggio 2019, era andata a vuoto per errore nell’indicazione dell’indirizzo del difensore della resistente; solo le successive notifiche, eseguite il 10 maggio 2019, avevano perfezionato la notifica, ma quando il termine era già spirato. La Corte ha ritenuto che l’errore sull’indirizzo fosse imputabile al notificante e non sanabile; ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della società. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2504 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di fusione e successione nei rapporti; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è tardivo.

  • art. 2054 bis c.c.

    Citato nel ricorso come norma priva di efficacia retroattiva; la Corte non decide sulla questione per l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza sulla nullità degli atti; non esaminato nel merito.

  • art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura processuale; non esaminato nel merito.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura processuale; non esaminato nel merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1494 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di risarcimento per vizi della cosa venduta; non esaminato nel merito.

  • art. 1495 n. 3 c.c.

    Richiamato per la prescrizione dell’azione di garanzia; la Corte non si pronuncia sul punto sostanziale.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato per la prescrizione dell’azione risarcitoria extracontrattuale; non esaminato nel merito.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Usato per determinare il termine breve per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato per la prima delle notifiche successive del ricorso, eseguita però oltre il termine utile.

  • art. 141 c.p.c.

    Richiamato per la seconda delle notifiche successive del ricorso, anch’essa perfezionata dopo la scadenza del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594

    Richiamata per il principio secondo cui l’erronea identificazione del luogo della notificazione comporta inesistenza della notificazione quando ne consegua l’omessa consegna, e per l’onere di riattivare tempestivamente la notifica non andata a buon fine.

  • Cass., 20/12/2021, n. 40724

    Richiamata a sostegno del principio che l’indicazione esatta dell’indirizzo del destinatario è formalità nella disponibilità del notificante.

  • Cass., 27/10/2017, n. 25552

    Richiamata in tema di inesistenza della notificazione per errata individuazione del luogo di notifica.

  • Cass., 4/6/2010, n. 13639

    Richiamata in tema di inesistenza della notificazione per errata individuazione del luogo di notifica.

  • Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315

    Richiamata per i presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza impugnata e la notifica dell’impugnazione deve perfezionarsi entro il termine perentorio, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Se la prima notifica dell’impugnazione non va a buon fine per errore imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza; la conservazione degli effetti della richiesta originaria è subordinata al rispetto di un intervallo di tempo ragionevole e comunque non eccedente la metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
  • L’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario, quando determina l’omessa consegna dell’atto, integra un vizio non sanabile che impedisce di considerare tempestiva la notifica originaria.
  • La costituzione del controricorrente non sana la tardività dell’impugnazione, trattandosi di vizio non soggetto a sanatoria per acquiescenza e che, se eccepito, resta ostativo alla decisione sul merito.
  • Quando il ricorso principale è inammissibile per tardività, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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