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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25117/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, nel 2005, di un compendio immobiliare composto da più particelle catastali site in Rapallo. La proprietaria confinante di una delle particelle, assumendo di non aver ricevuto rituale denuntiatio, ha agito per esercitare il retratto agrario. In primo grado la domanda è stata accolta per l’intero compendio; in sede di legittimità la precedente decisione è stata cassata con rinvio perché occorreva verificare se il diritto potesse riguardare tutte le particelle o solo alcune, in relazione ai requisiti oggettivi di contiguità, estensione, natura agricola e prezzo. Definito il rinvio, la Corte d’appello ha riconosciuto il retratto soltanto sulla particella confinante, fissando il prezzo corrispondente a quella porzione. I ricorrenti principali hanno denunciato: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda originaria riguardava l’intero compendio e che il giudice del rinvio non poteva ridurla d’ufficio al solo mappale confinante; 2) errata applicazione delle norme sulla prelazione/retratto agrario e violazione dell’art. 2697 c.c., contestando che la retraente fosse coltivatrice diretta del fondo confinante e che il fondo avesse natura agricola; 3) motivazione apparente/inesistente sull’accertamento dei presupposti del retratto, con particolare riguardo alla destinazione del fondo confinante; 4) omesso esame di fatti decisivi e mancata applicazione dell’art. 8, comma 2, l. 590/1965, contestando il rilievo attribuito a elementi urbanistici e peritali. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale chiedendo, in via principale, che il termine per il pagamento del prezzo decorresse non dalla pronuncia ma dal passaggio in giudicato della sentenza di retratto; in via condizionata hanno riproposto censure sul riconoscimento del retratto al solo mappale confinante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione rescindente resa nel precedente giudizio di cassazione aveva già delimitato il perimetro del rinvio, consentendo al giudice di merito di limitare l’accoglimento ai soli terreni effettivamente rispondenti ai requisiti di legge; pertanto non vi è stata ultrapetizione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché le questioni sulla qualità di coltivatrice diretta e sulla natura agricola del fondo confinante erano già state chiuse dalla precedente ordinanza rescindente, che aveva escluso la possibilità di una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché il fatto storico era stato comunque esaminato dal giudice del rinvio, sicché la censura si risolveva in una contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale: il termine trimestrale per il pagamento del prezzo del bene oggetto di retratto decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di retratto, non dalla sua semplice pronuncia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a questo punto e, decidendo nel merito, ha fissato il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del retratto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con compensazione della metà per giusti motivi in ragione dell’accoglimento solo parziale della domanda originaria.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda, ma nel caso concreto il rinvio disposto dalla precedente cassazione aveva già consentito la riduzione dell’accoglimento ai soli terreni rispondenti ai requisiti di legge.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché il fatto storico era stato comunque esaminato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l’onere probatorio in tema di presupposti del retratto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o non fondata.

  • art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590

    disciplina il diritto di prelazione e retratto agrario; nel caso concreto è stato applicato solo ai terreni effettivamente confinanti e aventi requisiti agricoli.

  • art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817

    richiamato quale base normativa del retratto del confinante in combinazione con l’art. 8 l. 590/1965.

  • articolo unico l. 8 gennaio 1979, n. 2

    il termine trimestrale per il pagamento del prezzo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie il retratto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio sul solo punto della decorrenza del termine per il pagamento.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    richiamato nella versione originaria applicabile ratione temporis per la compensazione parziale delle spese per giusti motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il perimetro del decidere è delimitato dalla pronuncia rescindente: il giudice di rinvio non può riespandere la domanda oltre quanto già consentito dalla cassazione, né attribuire rilievo a questioni che la decisione rescindente ha già chiuso.
  • In tema di retratto agrario, quando la vendita riguarda un compendio composto da più particelle, la prelazione o il retratto possono essere riconosciuti solo per le porzioni che presentino in concreto i requisiti di legge; la verifica va compiuta in relazione alla contiguità, alla natura e destinazione agricola e, se necessario, al prezzo proporzionato.
  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre se la riduzione dell’oggetto del retratto a una sola porzione è imposta dalla precedente decisione di cassazione che abbia rimesso al giudice di merito il solo accertamento sui terreni effettivamente assoggettabili al diritto.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Il termine per il pagamento del prezzo dovuto dal retraente decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di retratto, non dalla mera pronuncia della sentenza stessa.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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