Cassazione Penale, Sentenza n. 37773/2025 del 20/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari: unico motivo dedotto il vizio di motivazione in relazione al dolo specifico richiesto dalla norma. La difesa ha sostenuto che l'indicazione del permesso di soggiorno nella domanda per il reddito di cittadinanza fosse un mero refuso, che l'imputato non avesse materialmente rappresentato o mostrato il permesso al CAF e che, per carenze linguistiche e scarsa integrazione sociale, sussistesse un'ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.), idonea a escludere la colpevolezza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha richiamato e coordinato le pronunce della CGUE (29/07/2024) e della Corte costituzionale (n. 31/2025), affermando che, nella lettura costituzionalmente orientata, il requisito di residenza per il reddito di cittadinanza è da considerare di 5 anni e non di 10. Tuttavia, accertato che il ricorrente non possedeva nemmeno il requisito quinquennale al momento della domanda (non aveva la residenza per almeno 5 anni al 17/12/2020), la rilevanza penale della condotta rimane. La Corte ha inoltre confermato il principio consolidato secondo cui l'errore o l'ignoranza sulla sussistenza del diritto al beneficio non escludono il dolo richiesto dall'art. 7 d.l. n.4/2019; l'utilizzo di un intermediario (CAF) non esonera dalla responsabilità se la falsa dichiarazione risulta a lui nota e la domanda è sottoscritta dall'interessato. Di conseguenza è stato mantenuto il risultato di condanna delineato dalla Corte d'appello (pena rideterminata in mesi 10 e giorni 20 di reclusione dalla Corte d'appello, con gli altri effetti già indicati), con condanna alle spese e obblighi di versamento alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019
Norma incriminatrice che punisce le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto integrato il dolo nonostante la difesa abbia invocato ignoranza o errore.
art. 316-ter cod. pen.
Norma relativa all'indebita percezione di erogazioni pubbliche; contestata in concorso o in continuazione con le altre condotte.
art. 5 cod. pen.
Disciplina l'errore di diritto e le ipotesi di inevitabilità dell'ignoranza: la giurisprudenza citata e la Corte hanno ritenuto che l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio non esclude il dolo previsto dall'art. 7 d.l. n.4/2019.
art. 2, comma 1, d.l. n. 4/2019 (requisiti di residenza per il reddito di cittadinanza)
La lettura costituzionalmente orientata, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di merito, porta ad applicare il requisito di residenza quinquennale (5 anni) anziché decennale; tuttavia l'accertata insussistenza del requisito quinquennale nel caso concreto mantiene la responsabilità penale.
Sentenza Corte di Giustizia UE, 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
La CGUE ha ritenuto che il requisito di residenza decennale per l'accesso al reddito di cittadinanza può costituire discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi e ha negato la compatibilità del requisito decennale rispetto all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE, segnalando la possibile incompatibilità della normativa nazionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 31 del 20/03/2025
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del requisito decennale nella parte in cui risultava illogico e sproporzionato rispetto alla ratio del reddito di cittadinanza, affermando che il requisito decennale va ridimensionato e che la disciplina deve essere letta in modo compatibile con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.
Cass. Sez. 3, n. 23449 del 28/05/2025 (Rv. 288230)
Applicazione del principio che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, è sufficiente la residenza di 5 anni per la valutazione della legittimità del diritto al reddito di cittadinanza; nel caso concreto rilevata l'insussistenza del requisito quinquennale.
Massime di principio
- La firma e la presentazione personale della domanda costituiscono indizi forti della consapevolezza sulle informazioni dichiarate: l'utilizzo di un intermediario non esonera automaticamente dalla responsabilità penale.
- L'ignoranza della normativa o le difficoltà linguistiche non escludono di per sé il dolo per le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento di erogazioni pubbliche; è necessario provare un errore inevitabile o un concreto impedimento alla rappresentazione della realtà.
- Dopo le pronunce della CGUE e della Corte costituzionale il requisito di residenza decennale per il reddito di cittadinanza va letto in modo compatibile con la Costituzione: per i procedimenti successivi si deve tener conto dell'orientamento che riduce il termine a 5 anni, ma la mancata prova del requisito mantiene la responsabilità penale.
- Chi intende contestare la rilevanza del requisito di residenza deve sollevare tempestivamente questioni di diritto costituzionale o comunitario e fornire elementi documentali probatori della propria condizione anteriore alla domanda.
- In caso di difesa fondata su incapacità linguistica o mediazione insufficiente, è utile documentare la concreta impossibilità di comprendere e partecipare alla compilazione della domanda (ad es. certificazioni di analfabetismo, richieste di interprete non soddisfatte, attestazioni del CAF), altrimenti tali censure rischiano di essere ritenute generiche.
- Distinguere chiaramente tra errore di fatto (che può, se provato, escludere il dolo) ed errore di diritto (che di norma non esclude il dolo): nella falsità delle dichiarazioni per erogazioni pubbliche, frequentemente si considera che si tratti di responsabilità personale dell'interessato.
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