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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27443/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Teramo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. La difesa deduceva: mancata autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del GIP (violazione di legge e vizio di motivazione), omissione del Tribunale del riesame nel rispondere a questa specifica censura, argomentazioni carenti e illogiche sul pericolo di reiterazione (il Tribunale avrebbe fatto riferimento a una ampia platea di consumatori mentre i fatti riguarderebbero quattro consumatori), assenza di condotte successive all'arresto del coindagato, e sproporzione dell'irrigidimento della misura (inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nonostante il limitato numero di clienti e le possibili limitazioni alternative).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo preliminare e assorbente: ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha affrontato né motivatamente respinto la censura inerente al difetto di autonoma valutazione del quadro indiziario da parte del GIP, in violazione dell'obbligo di motivazione (art. 292, co.2, lett. c) c.p.p. e del principio in tema di riesame ex art. 309 c.p.p.). Per tale carenza di motivazione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di L'Aquila per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., restando assorbiti gli altri motivi. Ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Impone l'obbligo di motivazione autonoma sulla sussistenza dei presupposti della misura cautelare; la mancata valutazione critica degli indizi da parte del giudice che dispone la misura o quella di riesame integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.

  • art. 309 c.p.p.

    Regola il procedimento di riesame delle misure cautelari; richiede che il Tribunale del riesame esamini compiutamente le censure difensive proposte ex art. 309 e dia risposta alle obiezioni rilevanti per la legittimità dell'ordinanza cautelare.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti (reato contestato all'indagata), indicata quale fattispecie di riferimento ma non rilevante per il vizio motivazionale formato nel procedimento cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter c.p.p.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione della Corte; la Corte ha disposto l'invio agli uffici competenti per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame il Tribunale deve sempre affrontare e motivatamente rispondere a tutte le censure difensive rilevanti: l'omissione costituisce vizio di motivazione e può determinare l'annullamento del provvedimento.
  • Il GIP e, in sede di riesame, il Tribunale sono tenuti a una autonoma e critica valutazione del materiale indiziario: il mero elenco o il rinvio ad altri atti non sostituiscono una motivazione idonea.
  • Le considerazioni sul pericolo di reiterazione devono essere concrete e commisurate agli elementi processuali (numero di consumatori, quantità, condotte successive): affermazioni generiche o inesatte sul contesto possono essere censurate.
  • Misure cautelari meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico, limitazioni delle comunicazioni, controlli a distanza) devono essere valutate concretamente rispetto ai rischi indicati; la loro idoneità va discussa esplicitamente se proposta dalla difesa.
  • Quando la Corte annulla per carenza di motivazione e rinvia, il nuovo giudizio può confermare, modificare o revocare la misura ma dovrà esplicitare il trattamento delle censure precedentemente trascurate.

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