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Sentenza

Sentenza n. 740/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: della sentenza n. 363/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18/04/2023;

Giustizia amministrativa202500484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 363/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, ponendo il relativo obbligo a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha chiesto anche il pagamento degli interessi e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 12 gennaio 2024, erano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo era passato in giudicato. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza limitatamente alla sorte capitale oggetto del dispositivo della sentenza civile, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha escluso gli interessi legali, poiché non erano compresi nel dispositivo del titolo da eseguire. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari e pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva; il TAR ha verificato l’inutile decorso di tale termine quale presupposto di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta Docente riconosciuto dal giudicato civile, la cui esecuzione è stata ordinata dal TAR.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Disciplina, insieme alla norma primaria richiamata, il beneficio della Carta Docente oggetto della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione presso la sede reale, siano decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi a dare esecuzione al contenuto effettivamente risultante dal dispositivo del titolo giudiziale, senza estendere l’obbligo dell’amministrazione a somme o accessori, quali gli interessi legali, non riconosciuti dal giudicato da eseguire.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissandone i poteri e il termine per provvedere su richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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