Cassazione Penale, Sentenza n. 24240/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in appello per la sottrazione di beni pignorati (500 abiti del valore di circa euro 20.000) di cui aveva la custodia in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società "Everi Jeans di Paola Balsamo & C. S.A.S.". Nel ricorso per cassazione si deducevano: (i) errore di qualificazione giuridica per riferimento al quarto comma dell'art. 388 c.p. anziché al quinto comma; (ii) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché travisamento della prova, atteso che l'imputata avrebbe ammesso nell'interrogatorio di aver trasferito i beni presso la sua abitazione su istanza del creditore a seguito di sfratto, circostanza che le difese ritenevano non adeguatamente valutata dalle corti di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e meramente confutativo. Sul primo motivo ha ritenuto che il riferimento al comma quarto dell'art. 388 c.p. fosse un mero errore materiale che non inficia la corrispondenza fra fatto contestato e motivazione (la sostanza della ricostruzione rimane quella della sottrazione di beni pignorati). Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura non superi il vaglio di ammissibilità perché generica e priva del confronto critico richiesto; inoltre il presunto "travisamento" è inefficace poiché la sentenza di merito ha comunque valutato le dichiarazioni della Balsamo e le ha ritenute non decisive dato che i beni non furono restituiti e la procedura esecutiva fu dichiarata estinta per sottrazione del compendio pignorato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
riferimento al comma quarto e al quinto
La Corte ha ritenuto che l'indicazione del comma quarto anziché del quinto costituisca un mero errore materiale quando la motivazione descriva comunque la stessa condotta contestata (sottrazione di beni pignorati), per cui non si compromette la correlazione tra fatto e qualificazione giuridica.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019 (Rv. 277758) - giurisprudenza
Richiamato il principio secondo cui il vizio di travisamento della prova è efficace solo se l'errore nella valutazione degli elementi probatori è tale da disarticolare l'intero impianto probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato.
Corte cost. n. 186 del 2000 - giurisprudenza
Richiamato per sostenere la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) anche quando il ricorso venga ritenuto proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un errore materiale nella citazione della norma (es. indicazione del comma sbagliato) non invalida la sentenza se la motivazione descrive chiaramente la stessa fattispecie e la correlazione tra fatto e qualificazione giuridica è preservata.
- Per ottenere l'annullamento in cassazione per "travisamento della prova" occorre indicare con precisione gli atti e gli elementi che sarebbero stati fraintesi o omessi e dimostrare che tale errore avrebbe disarticolato l'intero ragionamento probatorio; semplici dichiarazioni contraddette dai fatti (es. mancata restituzione dei beni) non bastano.
- La Corte valuta non solo le ammissioni dell'imputato ma anche la loro rilevanza pratica rispetto all'esito del procedimento (se i beni non sono stati restituiti e la procedura esecutiva è stata estinta per sottrazione, l'ammissione di avere spostato i beni può essere ritenuta irrilevante ai fini dell'innocenza).
- I motivi di cassazione devono contenere un preciso confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata; censure generiche o meramente confutative sono dichiarate inammissibili.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o presentati senza la dovuta cura tecnica può comportare condanna alle spese e al pagamento di somme a titolo di ammenda/cassa delle ammende.
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