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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27044/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello (conferma della condanna per ricettazione e revoca della sospensione condizionale della pena) deducendo, tra gli altri motivi, in via principale la nullità della sentenza per avere la Corte, in udienza cartolare (ai sensi della disciplina emergenziale dell'art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137), rigettato la proposta di concordato formulata dalle parti e pronunciato immediatamente la decisione senza disporre rinvio per consentire alla difesa e al Procuratore generale di discutere o di riproporre un diverso accordo; mancata motivazione in ordine alla revoca della sospensione condizionale; errata applicazione della legge penale circa la revoca del beneficio; nullità dell'ordinanza dell'8 luglio 2024, che avrebbe emendato de plano il dispositivo condannando l'imputato al pagamento delle spese della parte civile, ritenendo detta omissione un mero errore materiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo e assorbente motivo: in presenza della disciplina "emergenziale" (udienza cartolare ex art. 23, comma 8 D.L. 137/2020) la pronuncia di sentenza dopo il rigetto della richiesta di concordato, senza disporre il rinvio e senza consentire la discussione o la riproposizione di una nuova richiesta da parte dell'imputato, è affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Venezia per il nuovo giudizio. Le spese della parte civile sono rimesse al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    disciplina della trattazione cartolare adottata in emergenza (contenimento pandemia COVID-19)

    ha consentito lo svolgimento di udienze "cartolari"; la Corte ha ritenuto che, in regime transitorio, la pronuncia di sentenza dopo il rigetto del concordato senza rinvio produce nullità se non è consentita la discussione o la riproposizione dell'accordo

  • art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)

    disposizioni transitorie sull'entrata in vigore della nuova disciplina dell'appello

    chiarisce la finestra temporale in cui si applicano le norme emergenziali vs. la nuova disciplina entrata in vigore il 1° luglio 2024; rilevante per valutare la sussistenza del "regime intermedio"

  • art. 599, commi 3 e 3-bis, c.p.p.

    disciplinano le conseguenze in caso di rigetto della richiesta concordata tra le parti

    stabiliscono che, se la corte non può accogliere la richiesta concordata, deve disporre la partecipazione delle parti e indicare la forma di decisione; la novella ha recepito l'esigenza che al rigetto segua la discussione nel merito o la riproposizione dell'accordo

  • art. 598-bis c.p.p.

    riferimento procedurale alla trattazione nelle forme previste

    richiama le modalità procedurali nelle quali si può svolgere il giudizio e le implicazioni in caso di rigetto del concordato

  • artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p.

    norme sulla nullità e sulla regime di nullità intermedia

    la Corte ha qualificato la pronuncia come nullità a regime intermedio opponibile in cassazione, essendo stata emessa in udienza cartolare dopo il rigetto del concordato senza consentire la prosecuzione del giudizio

Massime di principio

  • Se in appello le parti propongono un concordato e questo viene rigettato durante un'udienza cartolare disposta dalla normativa emergenziale, il giudice deve disporre il rinvio o consentire la partecipazione e la discussione: diversamente, la sentenza è nullità a regime intermedio (artt. 178 e 180 c.p.p.).
  • La sentenza immediatamente pronunciata dopo il rigetto del concordato può essere valida solo se, nelle conclusioni (o in udienza), l'appellante ha anche concluso nel merito come soluzione subordinata; in mancanza di tale conclusione sostitutiva, l'omessa prosecuzione del dibattimento determina nullità.
  • La disciplina transitoria (art. 94 d.lgs. 150/2022 e norme emergenziali) è determinante per stabilire se operi il regime emergenziale: occorre verificare la data dell'udienza rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa (1° luglio 2024).
  • In caso di accertata nullità per i motivi sopra indicati, la Cassazione può annullare la sentenza e trasmettere gli atti alla Corte d'appello per nuovo giudizio; le questioni processuali rilevanti vanno eccepite tempestivamente (primo momento utile).
  • Le censure relative alla mancata motivazione sulla revoca della sospensione condizionale o all'erronea applicazione della legge penale restano esaminabili se non assorbite dal motivo principale o se la Corte di merito potrà essere chiamata a valutarle nel nuovo giudizio.

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