Cassazione Civile, Ordinanza n. 09866/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento e di numerose cartelle di pagamento presupposte, relative a debiti tributari per oltre 1,2 milioni di euro. La commissione tributaria provinciale e poi la regionale avevano rigettato il ricorso della società, ritenendo regolari le notifiche delle cartelle e dell'intimazione. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame della prescrizione dei crediti tributari; con il secondo ha lamentato, sempre ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame della regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte; con il terzo ha denunciato, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 145 e 140 c.p.c., dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, per la notifica dell'iscrizione ipotecaria effettuata direttamente dall'agente della riscossione, fosse necessaria anche la raccomandata informativa sull'avvenuta consegna del plico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: la censura sul vizio motivazionale era preclusa dalla doppia conforme e, comunque, la doglianza introduceva in parte una questione di omessa pronuncia, diversa dal vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la denuncia di violazione di legge non era idonea a determinare la nullità della sentenza, la questione dell'iscrizione ipotecaria non risultava oggetto del contendere nel giudizio di merito e, in ogni caso, la notifica diretta della cartella o dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione è soggetta alle norme del servizio postale ordinario, non alla disciplina della L. 890/1982, sicché non è necessaria la successiva raccomandata informativa. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato, sotto il n. 5, per riproporre questioni già decise conformemente in entrambi i gradi di merito; il vizio di omessa pronuncia, se dedotto, va ricondotto al diverso paradigma del n. 4.
art. 348-ter c.p.c.
La decisione richiama il meccanismo della doppia conforme e il suo rilievo sull'ammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
d.lgs. n. 149/2022
È richiamato quale norma che ha adeguato la struttura dell'art. 360 c.p.c. dopo l'abrogazione dell'art. 348-ter c.p.c.
legge n. 206/2021
È richiamata come legge delega che ha condotto alla riforma del processo civile e dell'art. 360 c.p.c.
art. 145 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare la notifica alle persone giuridiche, ma il motivo è stato ritenuto non fondato nel caso concreto.
art. 140 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare la ritualità della notifica, ma la Corte ha escluso l'applicazione della disciplina della L. 890/1982 al procedimento considerato.
art. 26 d.P.R. 602/1973
La notifica della cartella mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario/agente della riscossione è soggetta alle norme del servizio postale ordinario e non alla L. 890/1982.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla notifica, ma non ritenuto ostativo alla conclusione raggiunta dalla Corte.
art. 77 d.P.R. 602/1973
È menzionato in relazione all'iscrizione ipotecaria, quale possibile atto interruttivo della prescrizione, ma la questione è stata ritenuta non adeguatamente prospettata.
L. n. 890/1982
Non si applica alla notifica diretta eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973.
Corte cost. n. 258/2012
Richiamata dalla ricorrente sulla notifica alle persone giuridiche, ma non ritenuta decisiva nel caso concreto.
Corte cost. n. 175/2018
La Corte la richiama per affermare che la notifica semplificata dell'agente della riscossione si giustifica in ragione della funzione pubblicistica della riscossione e della pronta realizzazione del credito fiscale.
L. n. 145/2018, art. 1, comma 883
È esclusa l'applicazione retroattiva della disposizione richiamata nel contesto della notifica diretta.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1
Richiamato nel dispositivo finale sulle spese e sugli adempimenti processuali conseguenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la censura, sotto veste di vizio motivazionale, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito o a riproporre questioni già respinte con decisione conforme nei due gradi di merito.
- Se la doglianza riguarda la totale omessa pronuncia su una domanda o eccezione, il vizio va dedotto come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c., e non come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- La notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario, non dalla legge sulle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari; pertanto non è necessaria la successiva raccomandata informativa.
- Il medesimo regime semplificato di notifica può applicarsi anche all'iscrizione ipotecaria notificata direttamente dall'agente della riscossione, in coerenza con la funzione pubblicistica della riscossione e con l'esigenza di celere realizzazione del credito fiscale.
- La deduzione di un vizio relativo alla notificazione di un atto deve essere supportata dalla riproduzione o specifica indicazione degli elementi del procedimento notificatorio rilevanti per consentire alla Corte di valutare la decisività della censura.
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