Sentenza n. 981/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione cautelare, - del provvedimento di diniego di inizio o prosecuzione attività n. prot. -OMISSIS-del 09/05/2024, Rif. Fascicolo n. -OMISSIS-– notificato a mezzo PEC in data 10.05.2024; - di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di diniego di inizio o prosecuzione dell’attività edilizia segnalata con SCIA, relativa al recupero a fini abitativi di un’unità immobiliare destinata a uso ufficio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Palermo ha vietato l’inizio o la prosecuzione delle opere edilizie oggetto di SCIA, consistenti nel recupero a fini abitativi di un’unità immobiliare con realizzazione di antibagno e angolo cottura. Il primo motivo deduceva che la previsione del PRG, richiamata dall’amministrazione e ostativa agli interventi di ristrutturazione nelle aree interdette all’uso edificatorio, sarebbe stata superata dall’approvazione del Piano per l’assetto idrogeologico del 2007, che non avrebbe incluso l’area nella perimetrazione della pericolosità geomorfologica o idraulica. Secondo i ricorrenti, il mancato recepimento del PAI nel PRG avrebbe comportato la decadenza automatica delle previsioni urbanistiche incompatibili. Il secondo motivo deduceva la tardività del provvedimento inibitorio, adottato il 9 maggio 2024 rispetto alla SCIA presentata il 5 aprile 2024, oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che l’approvazione del PAI, pur potendo avere carattere immediatamente vincolante nei casi in cui il piano qualifichi espressamente come tali le relative disposizioni, non determina automaticamente la decadenza o l’inefficacia delle previsioni del PRG contrastanti. La prevalenza del PAI impone alle amministrazioni comunali di conformare la pianificazione urbanistica in sede di nuova pianificazione, ma non modifica automaticamente lo strumento urbanistico vigente. Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di una specifica previsione del PAI dotata di efficacia immediatamente prevalente e lo stesso motivo riconosceva la necessità di un futuro riesercizio del potere pianificatorio comunale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha qualificato la segnalazione come SCIA alternativa al permesso di costruire, poiché riferita a interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), d.P.R. 380/2001. Per tale tipologia di segnalazione non trova applicazione l’art. 19 l. 241/1990, in forza dell’art. 5, comma 2, lettera c), d.l. 70/2011, convertito dalla l. 106/2011, quale norma di interpretazione autentica. Ne consegue che il decorso del termine di trenta giorni non impedisce all’amministrazione di esercitare il potere inibitorio e repressivo, senza necessità di rispettare le condizioni dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. Il ricorso è stato quindi respinto; nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, lett. a), norme tecniche di attuazione del PRG
La disposizione urbanistica consente, nelle aree interdette all’uso edificatorio, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, escludendo gli interventi di ristrutturazione edilizia oggetto della SCIA.
art. 65, comma 4, d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione alla possibile efficacia immediatamente vincolante delle disposizioni dei piani di bacino e dei piani per l’assetto idrogeologico, quando tali disposizioni siano espressamente qualificate come immediatamente vincolanti.
art. 67, comma 1, d.lgs. 152/2006
Richiamato, insieme all’art. 65, comma 4, per il regime di prevalenza delle misure dei piani di bacino e dei PAI sugli strumenti urbanistico-edilizi, nei casi in cui il piano attribuisca loro espressa efficacia vincolante.
art. 19 l. 241/1990
La disciplina generale della SCIA, compreso il termine per l’esercizio del potere inibitorio e il successivo regime di autotutela, non si applica alle denunce di attività edilizia sostitutive del permesso di costruire.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Il termine di trenta giorni previsto per la SCIA edilizia ordinaria non è applicabile alla SCIA alternativa al permesso di costruire.
art. 5, comma 2, lett. c), d.l. 70/2011, convertito dalla l. 106/2011
Norma di interpretazione autentica secondo cui l’art. 19 l. 241/1990 non si applica alle denunce di attività edilizia sostitutive del permesso di costruire.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Individua gli interventi di ristrutturazione edilizia cui si riferiva la SCIA alternativa al permesso di costruire.
art. 10, comma 6, l.r. Sicilia 16/2016
Richiamato quale disposizione regionale in base alla quale la segnalazione era stata presentata come SCIA alternativa al permesso di costruire.
art. 21-novies l. 241/1990
Le condizioni dell’annullamento d’ufficio non limitano il potere dell’amministrazione di intervenire sulla SCIA alternativa al permesso di costruire, poiché a tale fattispecie non si applica l’art. 19 l. 241/1990.
Massime di principio
- L’approvazione di un Piano per l’assetto idrogeologico non determina, di per sé, l’automatica decadenza o inefficacia delle previsioni del PRG eventualmente contrastanti; salvo che il PAI qualifichi espressamente le proprie disposizioni come immediatamente vincolanti e prevalenti, la conformazione dello strumento urbanistico comunale richiede il successivo esercizio del potere di pianificazione.
- Le disposizioni del PAI immediatamente vincolanti prevalgono sugli strumenti urbanistico-edilizi soltanto quando tale efficacia sia prevista o desumibile dal piano secondo la disciplina applicabile; la mera approvazione del PAI non sostituisce il procedimento di adeguamento o revisione della pianificazione comunale.
- La SCIA alternativa al permesso di costruire, relativa agli interventi edilizi sostitutivi del permesso di costruire, non è soggetta alla disciplina generale dell’art. 19 l. 241/1990 e, pertanto, il decorso del termine di trenta giorni previsto per la SCIA edilizia ordinaria non preclude l’esercizio del potere comunale di vietare o rimuovere gli effetti dell’attività segnalata.
- Per la SCIA alternativa al permesso di costruire il potere dell’amministrazione di intervenire non è subordinato alle condizioni previste dall’art. 21-novies l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio, diversamente da quanto accade, secondo la disciplina generale della SCIA, dopo la scadenza del termine ordinario di controllo.
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