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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33610/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2006, riceveva una cartella di pagamento divenuta definitiva perché non impugnata nei termini. Successivamente chiedeva in autotutela lo sgravio parziale della cartella, deducendo errori materiali nella compilazione della dichiarazione, ma l’Ufficio rigettava l’istanza. La contribuente impugnava il diniego e otteneva ragione in primo grado; in appello, però, la CTR riteneva che il diniego di autotutela non fosse autonomamente impugnabile e dichiarava inammissibile il ricorso originario. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR escluso l’impugnabilità del diniego; con il secondo motivo lamentava l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuto sgravio parziale della cartella in sede di autotutela.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il diniego di autotutela su un atto tributario definitivo è sindacabile solo nei limiti dell’illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino la rimozione dell’atto, e non per far valere meri vizi originari dell’atto impositivo ormai definitivo o un interesse individuale del contribuente. Nel caso concreto, la società aveva allegato soltanto errori materiali nella dichiarazione e il proprio pregiudizio personale, senza prospettare alcun interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. La Corte ha inoltre chiarito che l’eventuale sgravio parziale in autotutela non attribuisce al contribuente un autonomo diritto a contestare il mancato ulteriore annullamento della residua pretesa, se non ricorrono i presupposti di interesse generale. La società è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Indica il controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella di pagamento poi divenuta definitiva.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L’elenco degli atti impugnabili è letto in senso estensivo, ma il diniego di autotutela su atto definitivo è impugnabile solo nei limiti dell’illegittimità del rifiuto e non per contestare la pretesa tributaria nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamata nel testo del secondo motivo come deduzione di omesso esame di un fatto decisivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il diniego di autotutela su un atto impositivo divenuto definitivo è impugnabile solo per contestare l’eventuale illegittimità del rifiuto, e non per rimettere in discussione la fondatezza originaria della pretesa fiscale.
  • La tutela giurisdizionale contro il diniego di autotutela richiede che il contribuente alleghi ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto; non è sufficiente invocare un pregiudizio proprio ed esclusivo.
  • L’esercizio dell’autotutela tributaria è discrezionale e deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici e all’inoppugnabilità degli atti definitivi.
  • Lo sgravio parziale concesso in autotutela non comporta, di per sé, il diritto del contribuente a ottenere in giudizio l’annullamento della parte residua della pretesa definitiva, se manca la deduzione di un interesse generale alla rimozione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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