Sentenza del 12/02/2018 n. 822 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Attività di lavoro autonomo - Applicazione dell'imposta - Presupposti - Beni strumentali - Autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Il semplice impiego di un infermiere o segretario, quando equivalente all'utilizzo di un solo dipendente con mansioni esecutive, e l'impiego di beni strumentali minimi non sono sufficienti a rendere il professionista soggetto a IRAP. La pretesa impositiva è quindi risultata infondata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione necessario per applicare l'IRAP alle attività di lavoro autonomo. Il medico si avvaleva di un infermiere o segretario e utilizzava beni strumentali, sostenendo che tali risorse non eccedessero il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività professionale e non integrassero una struttura organizzativa autonoma.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 446/1997, art. 2
L'IRAP si applica alle attività autonomamente organizzate. Per il lavoratore autonomo, l'organizzazione deve essere valutata concretamente: non è sufficiente la mera disponibilità di beni strumentali indispensabili o l'utilizzo di lavoro altrui meramente esecutivo e non eccedente quello di un dipendente.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente soggetto a IRAP solo perché utilizza beni strumentali o si avvale dell'aiuto di un collaboratore.
- L'autonoma organizzazione deve essere verificata in concreto, considerando quantità e qualità dei beni impiegati, numero dei collaboratori, loro mansioni e apporto effettivo all'attività.
- L'impiego di un solo lavoratore con mansioni esecutive, come un segretario o un infermiere, normalmente non configura autonoma organizzazione se non eccede il minimo necessario per l'esercizio professionale.
- La presenza di una struttura più articolata, di personale qualificato o di risorse che potenziano significativamente la capacità produttiva può invece giustificare l'assoggettamento a IRAP.
- Il contribuente deve dimostrare che i beni e il lavoro altrui utilizzati sono meramente strumentali e non costituiscono un'organizzazione autonoma rispetto alla sua attività personale.
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