Ordinanza n. 11123/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito della camera di consiglio istruttoria, il TAR ha rilevato una discrepanza nella documentazione depositata: l'allegato 2, descritto come atto di matrimonio, contiene invece, per errore, una sentenza di condanna riferita ad altra persona; inoltre, la documentazione non chiarisce l'esito della notizia di reato relativa al ricorrente. Il giudice ha altresì ritenuto necessario verificare l'attuale persistenza dell'interesse a ricorrere e la situazione personale del ricorrente, compresa l'eventuale presentazione di un'istanza di cittadinanza per matrimonio e il relativo esito.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha disposto a carico del ricorrente il deposito, entro 20 giorni, della documentazione corretta e pertinente, nonché dei chiarimenti sulla propria situazione personale, con particolare riferimento all'eventuale istanza di cittadinanza per matrimonio e al suo esito. L'incombente è stato disposto anche per consentire la verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e per rendere la causa matura per la decisione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 15 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
divieto di rinvio, salvo "eccezionali motivi"
Le disposizioni sono richiamate dal TAR nel contesto della gestione della camera di consiglio istruttoria e degli obiettivi di definizione dell'arretrato, al fine di assicurare che la causa pervenga matura per la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In una camera di consiglio istruttoria, il giudice amministrativo può disporre il deposito di documentazione corretta e pertinente e richiedere chiarimenti sulla situazione personale della parte quando vi siano incongruenze documentali o lacune informative rilevanti per la decisione.
- La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della maturità della causa per la decisione può giustificare il differimento della trattazione e l'imposizione di specifici incombenti istruttori a carico della parte interessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1307/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1308/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1309/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1405/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 1156/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 giu 2026Ordinanza n. 3394/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →