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Ordinanza

Ordinanza n. 11123/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DM RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202207532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito della camera di consiglio istruttoria, il TAR ha rilevato una discrepanza nella documentazione depositata: l'allegato 2, descritto come atto di matrimonio, contiene invece, per errore, una sentenza di condanna riferita ad altra persona; inoltre, la documentazione non chiarisce l'esito della notizia di reato relativa al ricorrente. Il giudice ha altresì ritenuto necessario verificare l'attuale persistenza dell'interesse a ricorrere e la situazione personale del ricorrente, compresa l'eventuale presentazione di un'istanza di cittadinanza per matrimonio e il relativo esito.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha disposto a carico del ricorrente il deposito, entro 20 giorni, della documentazione corretta e pertinente, nonché dei chiarimenti sulla propria situazione personale, con particolare riferimento all'eventuale istanza di cittadinanza per matrimonio e al suo esito. L'incombente è stato disposto anche per consentire la verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e per rendere la causa matura per la decisione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 15 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.

Norme richiamate

  • artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.

    divieto di rinvio, salvo "eccezionali motivi"

    Le disposizioni sono richiamate dal TAR nel contesto della gestione della camera di consiglio istruttoria e degli obiettivi di definizione dell'arretrato, al fine di assicurare che la causa pervenga matura per la decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In una camera di consiglio istruttoria, il giudice amministrativo può disporre il deposito di documentazione corretta e pertinente e richiedere chiarimenti sulla situazione personale della parte quando vi siano incongruenze documentali o lacune informative rilevanti per la decisione.
  • La verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della maturità della causa per la decisione può giustificare il differimento della trattazione e l'imposizione di specifici incombenti istruttori a carico della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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