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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24145/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che ha revocato con efficacia ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova (art. 47 legge 26/07/1975 n.354) concessa il 07/07/2022. Il ricorrente deduce un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., censurando la determinazione retroattiva della revoca che ha aumentato gravemente la pena da espiare: il periodo di prova sarebbe stato caratterizzato da oltre un anno di comportamento positivo e pertanto la retroazione degli effetti della revoca sarebbe ingiustificata e sproporzionata, poiché il Tribunale avrebbe considerato solo l'arresto del 04/09/2023 per violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 senza tener conto adeguatamente della condotta complessiva durante la prova.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondata la censura: il Tribunale di sorveglianza ha motivato in modo congruo la revoca con efficacia ex tunc, valutando la gravità oggettiva della nuova fattispecie di spaccio e l'atteggiamento complessivo dell'affidato durante l'intero periodo di prova, qualificato come adesione fittizia al percorso di recupero. La motivazione, sebbene sintetica e in parte implicita, è stata ritenuta logica e priva di contraddittorietà. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario, affidamento in prova)

    La norma sull'affidamento in prova consente la revoca della misura e, ai fini della decorrenza della revoca, il giudice deve valutare la gravità del comportamento che ha determinato la revoca e la condotta complessiva del condannato durante il periodo di prova; nel caso di specie la revoca è stata ritenuta giustificata con efficacia ex tunc perché la nuova condotta ha dimostrato l'adesione fittizia al programma rieducativo.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione ai fini di spaccio)

    Il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti) è stato considerato grave e rilevante ai fini della revoca dell'affidamento in prova; la commissione del nuovo reato costituisce elemento decisivo per qualificare come fittizia la partecipazione al percorso rieducativo.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Il ricorrente ha invocato questo articolo per vizio di motivazione nella determinazione della decorrenza della revoca; la Corte osserva che le censure sono in gran parte di fatto e che la motivazione del giudice di merito è congrua, per cui il motivo è infondato.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova può operare con efficacia ex tunc quando la gravità del nuovo fatto e la condotta complessiva del condannato nel periodo di prova indicano una adesione solo strumentale al programma rieducativo.
  • Il giudice che dispone la revoca deve motivare tenendo conto non solo della gravità oggettiva e soggettiva della violazione che ha determinato la revoca, ma anche della condotta complessiva del beneficiario durante l'intero periodo di prova e della concreta incidenza delle prescrizioni imposte.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito (es. qualificazione dell'adesione al programma come fittizia) sono difficilmente riacquistabili in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria; la Cassazione rimette al merito solo i casi di vizio logico-giuridico palese.
  • Se in una situazione simile si è tenuto un comportamento apparentemente conforme ma si commette un reato grave durante il periodo di prova, è probabile che il giudice ritenga giustificata la revoca retroattiva, a meno che non emergano elementi concreti che dimostrino l'effettiva buona fede e adesione al percorso rieducativo.
  • Le doglianze esclusivamente fattuali e non sorrette da un chiaro vizio di diritto sono inammissibili o infondate in Cassazione; l'impugnazione deve individuare specifici vizi di legittimità nella motivazione.

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