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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10438/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva recuperato a tassazione per l'anno d'imposta 2013 maggiori redditi e maggior valore della produzione, con conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA, contestando: scostamenti rispetto al valore normale in varie operazioni infragruppo (transfer pricing); il disconoscimento di costi per personale dipendente; la mancata produzione di documentazione idonea a provare l'uscita definitiva dal territorio comunitario di merci cedute in regime IVA. Le società avevano ottenuto ragione in primo e secondo grado, salvo che in appello la CTR aveva riformato la decisione sul solo profilo IVA, ritenendo non provata l'uscita della merce. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello; 2) violazione degli artt. 110, commi 7 e 9, TUIR, 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR trascurato l'onere probatorio gravante sul contribuente in materia di transfer pricing; 3) violazione degli artt. 110 TUIR e 2697 c.c. per errata applicazione della disciplina interna anche alla luce delle Linee guida OCSE. Le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la decisione sul rilievo IVA e insistendo sulla valenza probatoria della schermata del sito doganale e della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia nei limiti indicati in motivazione: ha ritenuto fondato il primo motivo per motivazione solo parzialmente apparente della CTR, perché comprensibile solo in relazione al profilo della 'poca materialità' delle operazioni, ma non quanto alle altre operazioni per le quali la ratio decidendi restava oscura. Ha ritenuto inoltre fondati i restanti motivi sul transfer pricing, affermando che l'eventuale esonero dagli obblighi documentali previsto dalle Linee guida OCSE non elimina l'immanente obbligo di dimostrare la conformità dei prezzi infragruppo al principio di libera concorrenza e che, su richiesta dell'Amministrazione, il contribuente deve comunque fornire informazioni e documenti sulle operazioni rilevanti. Il ricorso incidentale delle società è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa lettura del materiale probatorio in tema IVA, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 110, commi 7 e 9, TUIR

    la disciplina interna sul transfer pricing impone che i prezzi delle operazioni infragruppo siano conformi al valore normale e resta centrale l'onere del contribuente di dimostrare tale conformità anche quando operino regole documentali semplificate

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato per ribadire il riparto dell'onere della prova: il contribuente deve fornire la prova della corretta determinazione dei prezzi di trasferimento e dei fatti rilevanti posti a fondamento delle proprie pretese o difese

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo dell'Agenzia in tema di presunzioni, ma la Corte valorizza soprattutto l'esigenza di prova documentale e di riscontro delle operazioni infragruppo

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo dell'Agenzia in tema di presunzioni semplici, senza che la decisione si soffermi in modo autonomo sulla loro disciplina

  • art. 8, d.P.R. n. 633/1972

    norma invocata nel ricorso incidentale in materia di IVA sulle cessioni all'esportazione, ma la censura è dichiarata inammissibile perché diretta a contestare un apprezzamento di fatto

  • art. 796-quinquies-bis del codice doganale UE reg. n. 2454/1993

    richiamato dalle società per sostenere la prova dell'uscita della merce dal territorio doganale; la Corte non entra nel merito perché la censura è reputata di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso incidentale

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing, l'eventuale esonero o semplificazione degli obblighi documentali non elimina l'obbligo sostanziale del contribuente di provare che i prezzi infragruppo siano stati determinati in conformità al principio di libera concorrenza.
  • Le Linee guida OCSE possono prevedere soglie di materialità e semplificazioni documentali, ma, in caso di verifica fiscale, il contribuente resta tenuto a fornire informazioni e documenti sulle operazioni cross-border rilevanti quando richiesti dall'Amministrazione.
  • La motivazione è apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; un riferimento generico a un documento difensivo, senza indicare quali parti ne siano state valorizzate, non è sufficiente.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando la CTR ritiene che alcune operazioni infragruppo siano di scarsa materialità, tale valutazione non esonera dall'obbligo di verificare e motivare specificamente la conformità delle altre operazioni contestate al valore normale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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