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Ordinanza

Ordinanza n. 627/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego finale del procedimento, recante la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi, adottato dall'Amministrazione comunale in data 26 novembre 2025, comunicato tramite il SUAP con comunicazione prot. n. 915133; - del provvedimento di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, adottato dall'Amministrazione comunale in data 13 novembre 2025; - del Verbale di conferenza di Servizi, adottato dall'Amministrazione comunale in data 13 novembre 2025; - del Parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per la Città Metropolitana di Milani in data 4 novembre 2025; nonché, se ed in quanto occorrer possa, - del provvedimento di riapertura dei termini del procedimento della Conferenza dei Servizi, adottato dall'Amministrazione comunale in data 10 ottobre 2025; - del provvedimento di richiesta di integrazione documentale, adottato dall'Amministrazione comunale in data 4 aprile 2025; - del provvedimento di richiesta di integrazione documentale, adottato dall'Amministrazione comunale in data 23 aprile 2025, sulla base della nota adottata da ARPA del 17 aprile 2025; - di ogni altro atto o provvedimento inerente, conseguente o consequenziale, anche se non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; nonché, in subordine, se ed in quanto occorrer possa, - del Piano Territoriale Regionale, in particolare della sezione denominata Piano Paesaggistico Regionale, Piani di Sistema Infrastrutture a rete (Sezione 2 - Reti e impianti di telecomunicazione), nella parte in cui, nella scelta della localizzazione, elencherebbe zone da evitare in quanto vietate; nonché per l'accertamento e la declaratoria della formazione del parere positivo obbligatorio e vincolante, senza condizioni, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 4, L. 241/1990, nonché, di conseguenza, della formazione di una determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 bis, comma 5, primo periodo, della L. 241/1990, sull'istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. in data 22 novembre 2024 e, pertanto, della formazione dell'autorizzazione, per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003, all'installazione della SRB, codice impianto MI20020_027 MALVAGLIO, da installarsi nel territorio comunale, in Via Novara snc su area censita catastalmente al foglio 7 mappale 16 e del conseguente diritto di Iliad Italia S.p.A. all'installazione ed esercizio del medesimo impianto.

Giustizia amministrativa202600649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego finale del procedimento, recante determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi, relativo all'installazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego finale comunale del 26 novembre 2025, il preavviso di rigetto, il verbale della conferenza di servizi e il parere vincolante negativo della Soprintendenza, oltre agli atti endoprocedimentali di riapertura dei termini e di richiesta di integrazione documentale. In via subordinata ha contestato anche il Piano Territoriale Regionale, nella parte relativa alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento della formazione, per silenzio-assenso, del parere positivo obbligatorio e vincolante della Soprintendenza, della determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio della stazione radio base ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti né le censure specifiche rivolte agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure né la domanda di accertamento del silenzio-assenso. In sede cautelare ha ritenuto che le esigenze della ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante la sospensione degli atti impugnati. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 3 febbraio 2027 per la trattazione del merito e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione concreta.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del parere positivo e della determinazione conclusiva della conferenza di servizi per silenzio-assenso; la questione non è stata decisa.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, quando le esigenze della parte risultino adeguatamente tutelabili in tal modo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Applicato per fissare l'udienza pubblica di merito in luogo della concessione della sospensione cautelare.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base del parere paesaggistico vincolante della Soprintendenza impugnato; nessuna valutazione di merito è stata svolta.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Richiamato dalla ricorrente quale base dell'autorizzazione all'installazione della stazione radio base per silenzio-assenso; la domanda di accertamento non è stata definita.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può evitare di concedere la sospensione degli atti impugnati e fissare direttamente la trattazione di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sulle censure di legittimità o sulle domande di accertamento proposte, che restano riservate alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaConferenza di serviziTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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