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Ordinanza

Ordinanza n. 12601/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202604694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito e decreto di approvazione della graduatoria di un concorso del Ministero della Difesa, nella parte in cui applicano il limite del 20% degli idonei, nonché nota amministrativa di chiarimento sulla cosiddetta norma taglia-idonei

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, nei limiti del proprio interesse, il decreto di approvazione e la graduatoria finale relativi al profilo FT37 - assistente ai servizi di vigilanza, nell’ambito del concorso per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Difesa. Hanno contestato l’applicazione del limite massimo del 20% degli idonei previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165/2001, deducendo la conseguente illegittima mancata inclusione nella graduatoria degli idonei. È stata inoltre impugnata la nota di chiarimento ministeriale del 2 aprile 2026 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi i verbali della commissione esaminatrice, con riserva di motivi aggiunti. I ricorrenti hanno chiesto anche l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria secondo il punteggio conseguito.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’applicazione del limite del 20% degli idonei né la fondatezza della domanda di inserimento in graduatoria. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria finale, in quanto potenziali controinteressati. Ha autorizzato i ricorrenti a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., attraverso la pubblicazione dell’ordinanza e del ricorso sul sito internet dell’Amministrazione, nella pagina dedicata alla procedura selettiva. I ricorrenti dovranno trasmettere alla Direzione generale per il personale civile del Ministero della Difesa, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la richiesta di pubblicazione corredata dagli atti; l’Amministrazione dovrà pubblicare gli atti entro venti giorni dalla richiesta e mantenerli disponibili fino al deposito della sentenza definitiva. La prova della notificazione, comprensiva dell’attestazione dell’Amministrazione, dovrà essere depositata entro venti giorni dal rilascio dell’attestazione. È stata fissata per il 23 settembre 2026 la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001

    limite del 20% degli idonei

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’applicazione del limite massimo degli idonei nella graduatoria concorsuale; la sua legittimità e corretta applicazione non sono state ancora esaminate nel merito.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Richiamato quale fondamento dell’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    Richiamato quale fondamento processuale dell’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti o di una pluralità dei candidati inclusi nella graduatoria, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali candidati, quali potenziali controinteressati.
  • Qualora il numero dei controinteressati renda eccessivamente gravosa o impossibile la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del provvedimento giudiziale sul sito dell’amministrazione interessata, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
  • L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio e fissa gli adempimenti notificatori non definisce la controversia e non comporta una valutazione di merito sulla legittimità della graduatoria o sulla fondatezza della domanda di inserimento del candidato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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