Regolamento (UE) 2025/220
Regolamento delegato (UE) 2025/220 della Commissione, del 29 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento per l’Ucraina stabilendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione del piano per l’Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce gli elementi del quadro di valutazione del piano per l’Ucraina, ossia lo strumento trasparente attraverso cui la Commissione rende visibili i progressi nell’attuazione del piano. La disciplina si inserisce nel quadro dello strumento per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 e si collega alla valutazione delle tappe e delle erogazioni previste dal piano approvato dal Consiglio. Le informazioni da includere nel quadro di valutazione sono tassativamente individuate e devono basarsi sulle valutazioni previste dal regolamento di base. Il regolamento si applica immediatamente dopo la pubblicazione, per assicurare che il quadro fosse operativo dal 1° gennaio 2025.
Regole dettagliate per il quadro di valutazione del piano per l’Ucraina previsto dallo strumento per l’Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito dello strumento per l’Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 e riguarda, in particolare, il pilastro I relativo al piano per l’Ucraina approvato con decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 del Consiglio. Incide sulla rappresentazione e pubblicazione dei progressi nell’attuazione del piano, includendo riforme, investimenti, erogazioni di sostegno finanziario a fondo perduto e prestiti, nonché i riferimenti alle persone ed entità beneficiarie di finanziamenti superiori a 100.000 EUR cumulativi in quattro anni. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2025/220: quadro di valutazione del piano per l’Ucraina
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2024/792, che ha istituito lo strumento per l’Ucraina per sostenere il fabbisogno finanziario del Paese, la stabilità macrofinanziaria, la ripresa, la ricostruzione, la modernizzazione e il percorso di adesione all’Unione. La misura attua in modo puntuale l’articolo 21, paragrafo 2, definendo quali informazioni devono comporre il quadro di valutazione del piano per l’Ucraina, così da consentire un monitoraggio trasparente e standardizzato dei progressi.
Contesto normativo e funzione del quadro di valutazione
Il regolamento si inserisce nel sistema di governance dello strumento per l’Ucraina. Il considerando richiama l’obbligo della Commissione di monitorare l’attuazione dello strumento e di valutare il conseguimento dei suoi obiettivi, in modo mirato e proporzionato alle attività svolte. Il quadro di valutazione è lo strumento attraverso cui i progressi del pilastro I, relativo al piano per l’Ucraina, vengono presentati in forma accessibile e comparabile.
Ambito materiale del quadro di valutazione
L’articolo 1 stabilisce che il quadro deve illustrare i progressi compiuti nell’attuazione del piano per l’Ucraina attraverso sei categorie di informazioni:
- il conseguimento delle tappe che riflettono l’attuazione di riforme e investimenti previsti dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/1447;
- i progressi nell’erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti;
- la composizione dei fondi erogati;
- i riferimenti alle valutazioni;
- l’avanzamento dell’attuazione ripartito per capitoli del piano;
- i riferimenti all’elenco delle persone ed entità beneficiarie di finanziamenti superiori a 100.000 EUR, cumulativamente in quattro anni.
Contenuto informativo e criteri di selezione dei dati
Il regolamento non introduce nuovi criteri sostanziali di assegnazione delle risorse, ma specifica la struttura informativa del quadro. I dati devono provenire esclusivamente dalle fonti già previste dal regolamento di base: le informazioni del piano valutate ai sensi dell’articolo 19, le valutazioni del conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative ai sensi dell’articolo 26 e le erogazioni autorizzate sempre ai sensi dell’articolo 26. In questo modo la pubblicazione del quadro resta ancorata a valutazioni formali già effettuate nel quadro dello strumento.
Tappe, riforme, investimenti ed erogazioni
Per le tappe, il quadro deve indicare quelle conseguite in modo soddisfacente sia in termini assoluti sia ripartite tra riforme e investimenti. Deve inoltre riportare il numero complessivo delle tappe e la percentuale di avanzamento rispetto al totale fissato dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/1447. Parallelamente, devono essere visibili i progressi nelle erogazioni di sovvenzioni e prestiti e la composizione dei fondi già trasferiti, così da offrire una lettura integrata tra performance e pagamenti.
Trasparenza sui beneficiari
Il regolamento prevede anche un elemento di trasparenza specifico: il richiamo all’elenco delle persone ed entità che ricevono finanziamenti superiori all’equivalente di 100.000 EUR, considerati cumulativamente su un periodo di quattro anni. Il riferimento è ai finanziamenti destinati all’attuazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel piano pubblicato dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/792.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale chiarisce che la scelta dell’entrata in vigore immediata risponde all’esigenza di rendere operativo il quadro di valutazione entro il 1° gennaio 2025.
Disposizioni principali
Finalità e base giuridica
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2024/792, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, e disciplina gli elementi dettagliati del quadro di valutazione del piano per l’Ucraina. La finalità è assicurare una rappresentazione trasparente dei progressi nell’attuazione del piano, coerente con il monitoraggio dello strumento previsto dall’articolo 39 del regolamento di base.
Elementi del quadro di valutazione
L’articolo 1 elenca in modo tassativo i contenuti del quadro di valutazione: conseguimento delle tappe del piano, progressi nell’erogazione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti, composizione dei fondi erogati, riferimenti alle valutazioni, progressi per capitoli del piano e riferimenti all’elenco delle persone ed entità che ricevono finanziamenti superiori a 100.000 EUR cumulativi su quattro anni.
Criteri informativi e fonti dei dati
Gli elementi del quadro di valutazione devono basarsi esclusivamente su: le informazioni incluse nel piano per l’Ucraina valutate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/792; le valutazioni del conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative stabilite ai sensi dell’articolo 26; le erogazioni autorizzate a norma dell’articolo 26 del medesimo regolamento.
Trasparenza sulle tappe e sugli importi
Per il conseguimento delle tappe, il quadro deve indicare le tappe soddisfatte in totale e distinte tra riforme e investimenti, con numero e percentuale rispetto al totale previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/1447. Deve inoltre rendere visibili i progressi nei trasferimenti di sovvenzioni e prestiti e la composizione dei fondi già erogati.
Elenco dei beneficiari e soglia di pubblicazione
Il quadro di valutazione deve includere riferimenti all’elenco delle persone ed entità che ricevono finanziamenti superiori all’equivalente di 100.000 EUR, cumulativamente nell’arco di quattro anni, per l’attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano pubblicato dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/792.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale precisa che tale decorrenza è stata scelta per consentire l’applicazione tempestiva delle misure e garantire che il quadro di valutazione fosse operativo entro il 1° gennaio 2025.
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