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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19464/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 (costruzione abusiva) sostanzialmente per un errore di fatto relativo all'elemento soggettivo: Valentini sosteneva di non essere in mala fede, di non essere co-progettista, di aver chiesto e ricevuto assicurazioni dalla pubblica amministrazione sulla legittimità dei titoli abilitativi (PARU e permesso di costruire) e di aver prodotto documenti "nuovi" che dimostrerebbero l'assenza di colpa. Denunciava altresì violazione di norme procedurali (artt. 629, 630, 634 c.p.p.) e vizio della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione preliminare della Corte d'appello di Genova secondo cui i documenti prodotti non costituiscono prove nuove idonee, in termini di persuasività e congruenza, a sovvertire il giudicato di condanna. Richiamando la giurisprudenza sul requisito delle "prove nuove" in sede di revisione, la Corte ha osservato che Valentini, in quanto soggetto professionalmente qualificato nel settore urbanistico (geometra e amministratore), aveva il dovere di comprendere l'illegittimità dei titoli e che le assicurazioni amministrative ex post non escludono la colpa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; Valentini è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla Cassa delle Ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Norma sostanziale contestata: la condanna di Valentini è stata confermata in relazione a questo articolo (illecito edilizio), poiché la Corte ha ritenuto che la condotta dolosa/colposa dell'imputato non sia stata smentita dalle prove "nuove".

  • artt. 629, 630, 634 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente come presunte violazioni procedurali; la Corte non ha ritenuto tali doglianze idonee a rendere ammissibile la revisione, valutandole manifestamente infondate nel merito.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Corte come criterio oggettivo di riferimento: la richiesta di revisione deve dimostrare che, con l'esame delle prove nuove unitamente a quelle originarie, il condannato dovrebbe essere prosciolto ai sensi di tali articoli (valutazione sul punto di non poter sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Una richiesta di revisione fondata su "prove nuove" richiede che tali elementi siano affidabili, persuasivi e congruenti con il compendio probatorio originario e tali da, in prospettiva, determinare l'assoluzione secondo gli artt. 529-531 c.p.p.; non è sufficiente proporre una mera rivalutazione delle stesse emergenze istruttorie.
  • Nella fase di ammissibilità il giudice di merito esercita un sindacato prognostico limitato ma necessario: valutare in astratto se i "nova" possano, se accertati, condurre al proscioglimento senza anticipare indebitamente il merito.
  • Per i soggetti professionalmente qualificati nel settore (es. geometra, progettista, amministratore di imprese edili) l'affidamento sulle autorizzazioni amministrative è valutato più rigorosamente: la qualificazione aumenta il dovere di verifica e le assicurazioni amministrative ex post difficilmente escludono la colpa.
  • Documenti nuovi che ripropongono argomentazioni già esaminate e rigettate nei precedenti gradi di giudizio difficilmente determineranno l'ammissibilità della revisione; è necessario che emergano elementi realmente nuovi e decisive differenze probatorie.
  • Ripetute tentate impugnazioni o precedenti rifiuti di revisione influiscono negativamente sulla valutazione di nuove istanze se non emergono elementi concretamente diversi e determinanti.
  • In caso di inammissibilità della richiesta, il richiedente può essere condannato a spese e a pagamenti alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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