Sentenza n. 1668/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell'ingiunzione di demolizione del Comune di -OMISSIS- del -OMISSIS- (OE/-OMISSIS-/2021), adottata ex art. 193, comma 2, della L.R.T. -OMISSIS-5/2014, relativa alla intervenuta installazione in una unità immobiliare per civile abitazione di proprietà dell'-OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. sita in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, -OMISSIS-, sulla terrazza al piano mansarda di “struttura in alluminio fissata al parapetto in muratura della terrazza stessa e alla parte sottostante la falda del tetto, con elementi metallici appositamente sagomati che alzano la struttura fino a cm. 50 sopra il tetto, coperta con telo impermeabile completamente apribile mediante dispositivo a motore e tamponata con elementi in tessuto frangisole a caduta verticale anch'essi completamente apribili”; - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, ancorché incognito fra cui, per quanto occorrer possa, l'art. 190 del Regolamento Edilizio del Comune di -OMISSIS- se e in quanto interpretato in senso sfavorevole ai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione comunale di demolizione di una struttura metallica installata sulla terrazza di un’unità immobiliare, qualificata come addizione volumetrica fuori sagoma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società proprietaria ha impugnato l’ingiunzione di demolizione adottata ai sensi dell’art. 193, comma 2, della legge regionale toscana in materia edilizia, relativa a una struttura in alluminio stabilmente fissata al parapetto della terrazza e alla parte sottostante la falda del tetto, con copertura impermeabile motorizzata, elementi frangisole laterali e infissi apribili. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 97 Cost., contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta e lesione del legittimo affidamento, in ragione di una precedente nota comunale del 16 luglio 2020 che avrebbe attestato l’assenza di violazioni edilizie. Il secondo motivo contestava l’interpretazione dell’art. 190 del regolamento edilizio comunale, sostenendo che il limite di un solo manufatto per ogni resede dovesse riferirsi a ciascuna singola area esterna, e non alla superficie complessiva di balconi e terrazze dell’unità immobiliare; si deducevano inoltre travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, errore manifesto e illogicità. Il terzo motivo sosteneva che l’opera fosse una pergotenda, non soggetta a titolo abilitativo e non comportante alterazione della sagoma, con deduzione della violazione dell’art. 75 del Piano Operativo comunale e degli stessi vizi di travisamento ed errore manifesto. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso la formazione di un legittimo affidamento: in presenza di un’opera abusiva realizzata senza titolo non può essere invocato l’affidamento per conservarla; inoltre, la valutazione della compatibilità edilizia costituisce attività vincolata, non configurandosi un vizio di contraddittorietà. La nota comunale favorevole del 16 luglio 2020 era poi una nota interna conosciuta dalla società soltanto dopo l’accesso agli atti conseguente all’avvio del procedimento di demolizione; non essendo mai stata presentata un’istanza per il rilascio del titolo, essa non aveva comunque potuto generare un affidamento qualificato. Quanto al secondo motivo, il giudice ha interpretato l’art. 190 del regolamento edilizio nel senso che il limite di un solo manufatto riguarda il resede di pertinenza considerato nel suo complesso, quale spazio accessorio stabile collegato all’immobile, e non ciascun balcone o terrazzo. Poiché nel fabbricato era già stata ancorata una tenda alla parete sottostante la falda del tetto e al parapetto di un’altra terrazza, era esaurita la possibilità di realizzare strutture analoghe nello stesso fabbricato. Quanto al terzo motivo, il manufatto non è stato qualificato come pergotenda: la struttura metallica era stabilmente ancorata, superava l’altezza del tetto, presentava lati chiusi da pannelli fissi e un lato chiuso da infissi apribili. L’elemento principale non era quindi la tenda, ma una struttura solida e permanente idonea a modificare sagoma, altezza e volumetria dell’edificio, configurando un’addizione volumetrica fuori sagoma. L’ingiunzione di demolizione è stata pertanto ritenuta legittima. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 193, comma 2, L.R.T. -OMISSIS-5/2014
Costituisce la base normativa regionale dell’ingiunzione di demolizione impugnata.
art. 190 del Regolamento edilizio comunale
“potrà essere installato un solo manufatto per ogni resede di pertinenza”
Il limite di un solo manufatto si riferisce al resede di pertinenza considerato complessivamente, non a ciascun balcone o terrazzo dell’unità immobiliare.
art. 75 del Piano Operativo del Comune di -OMISSIS-
È stato invocato dalla ricorrente e considerato nel quadro della disciplina urbanistico-edilizia dell’area; la struttura è stata ritenuta non consentita perché costituente addizione volumetrica fuori sagoma.
art. 97 Cost.
È stato invocato in relazione ai principi di buon andamento, coerenza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, ma il TAR ha escluso i dedotti profili di contraddittorietà e illogicità.
Massime di principio
- In presenza di un’opera edilizia abusiva realizzata senza titolo non può configurarsi un legittimo affidamento del responsabile alla sua conservazione, anche quando l’amministrazione abbia precedentemente espresso una valutazione favorevole, ove tale valutazione non sia stata conosciuta dal privato e non sia stata preceduta da una specifica istanza di titolo abilitativo.
- La valutazione della conformità edilizia di un manufatto costituisce attività vincolata; pertanto, il mutamento della valutazione amministrativa non integra di per sé contraddittorietà dell’azione amministrativa né consente di conservare un’opera priva di titolo.
- Quando una disciplina edilizia consente un solo manufatto per ogni resede di pertinenza, il limite opera con riferimento al resede complessivamente considerato quale spazio accessorio stabile collegato all’immobile, e non a ciascun balcone o terrazzo autonomamente considerato.
- Una struttura può essere qualificata come pergotenda, e quindi non richiedere titolo abilitativo secondo i presupposti richiamati dal giudice, solo quando la tenda costituisca l’elemento principale e la struttura abbia funzione meramente accessoria di sostegno. La qualificazione è esclusa quando la struttura sia solida e permanente, stabilmente ancorata e idonea a modificare sagoma, prospetto, altezza o volumetria dell’edificio.
- La presenza di pannelli fissi e di infissi apribili, unitamente all’ancoraggio stabile della struttura e al superamento dell’altezza del tetto, evidenzia che l’opera non è una semplice tenda ma un manufatto edilizio costituente addizione volumetrica fuori sagoma, assoggettato ai conseguenti poteri repressivi dell’amministrazione.
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