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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25368/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

Un immobile adibito a magazzino, già sottoposto a pignoramento in una procedura esecutiva immobiliare, era stato concesso in locazione dai debitori esecutati a favore del titolare di una ditta individuale. Il custode giudiziario agiva per far dichiarare la nullità o inefficacia del contratto di locazione e per ottenere il risarcimento del danno o comunque un'indennità per l'occupazione senza titolo del bene. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, condannando l'occupante al pagamento di una somma a titolo di indennità. La Corte d'appello, invece, riformava integralmente la decisione e rigettava la domanda del custode. In cassazione il custode denunciava, con due motivi, la violazione degli artt. 65, 560, 1189, 820 e 2912 c.c. e dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che: (i) il pignoramento trascritto prima della locazione rendeva il contratto inopponibile e l'occupazione sine titulo, con legittimazione del custode a pretendere i frutti o l'indennità; (ii) la Corte territoriale aveva erroneamente applicato l'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente, norma che richiederebbe la prova di una situazione di apparenza giustificata e della buona fede del debitore/conduttore, prova che nella specie sarebbe mancata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel regime ratione temporis applicabile, il divieto posto dall'art. 560, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2019 impediva al debitore di locare l'immobile pignorato senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione; la violazione di tale divieto comporta la nullità del contratto di locazione per contrasto con norma imperativa, con conseguente occupazione del bene sine titulo da parte del terzo conduttore. Tuttavia, ciò non sposta sul conduttore la responsabilità verso la procedura esecutiva per i canoni/indennità corrisposti: la pretesa della procedura va rivolta al debitore che ha stipulato illegittimamente il contratto. Quanto al pagamento eseguito dall'occupante, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1189 c.c. da parte del giudice di merito, ribadendo che il pagamento al creditore apparente libera il solvens solo se concorrano buona fede del debitore e situazione oggettiva di apparenza idonea a giustificare l'affidamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulla mancata prova della buona fede e dell'apparente legittimazione non indicava specificamente dove la questione fosse stata devoluta nei gradi di merito, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriori statuizioni sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo nella soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 560 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis vietava al debitore di dare in locazione l'immobile pignorato senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione; la violazione comporta nullità del contratto per contrasto con norma imperativa.

  • art. 1189 c.c.

    Il pagamento al creditore apparente libera il debitore solo se questi è in buona fede e sussiste un'apparenza oggettiva giustificata da circostanze univoche idonee a fondare un ragionevole affidamento.

  • art. 820 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza nella decisione finale.

  • art. 2912 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza nella decisione finale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto con il secondo motivo.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La censura è inammissibile se non indica specificamente dove la questione e i relativi elementi siano stati dedotti nei giudizi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla riforma del 2019, la locazione dell'immobile pignorato stipulata dal debitore senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione è nulla per violazione di norma imperativa; il terzo occupante non può invocare un valido titolo locatizio nei confronti della procedura.
  • Se il bene pignorato è occupato in forza di un contratto nullo, la procedura esecutiva può pretendere l'indennità o i frutti non dal conduttore quale contraente del contratto nullo, ma dal debitore che ha illegittimamente disposto del bene.
  • Il pagamento al creditore apparente produce effetto liberatorio solo in presenza congiunta di buona fede del solvens e di una situazione oggettiva di apparenza, fondata su circostanze univoche e concludenti idonee a generare un ragionevole affidamento.
  • Chi deduce in cassazione la mancanza di prova di un fatto o di una questione processualmente rilevante deve indicare specificamente dove tale tema sia stato introdotto e discusso nei giudizi di merito; in difetto, la censura è inammissibile per violazione del requisito di specificità e localizzazione degli atti ex art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoLocazione commercialeInadempimentoMora
RamiProcesso civileEsecuzioniContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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