Sentenza n. 1597/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, pubblicata il 21 gennaio 2025. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2023-2024 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire, in suo favore, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito dell'importo riconosciuto, nonché a rifondere le spese del giudizio. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e all'Avvocatura dello Stato il 13 febbraio 2025, ed era decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Persistendo l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'attuazione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito alcuna prova dell'adempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica in favore della docente, secondo le modalità previste dal d.P.C.M. 28 novembre 2016, con accredito dell'importo riconosciuto dalla sentenza ottemperanda, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. È stato nominato, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione sostitutiva, previa istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi anche alle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti della pubblica amministrazione costituisce un presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica, alle quali il Ministero deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di obblighi imposti alla pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Costituiscono presupposti di ammissibilità dell'azione di ottemperanza l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle decisioni nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione specifica dell'obbligo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Nel definire le modalità di esecuzione, l'amministrazione deve conformarsi non solo al risultato imposto dal giudicato, ma anche alle modalità operative individuate nella pronuncia e nella disciplina normativa richiamata.
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