Cassazione Penale, Sentenza n. 36073/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentando violazione dell'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione. Sostiene che, alla stregua della giurisprudenza (Sez. U., Longo), il giudice dell'esecuzione non poteva revocare il beneficio se il precedente ostativo era già documentalmente noto al giudice della cognizione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca fosse fondata non sul vizio riferibile all'art. 164, ma su ipotesi di revoca "di diritto" previste dall'art. 168 cod. pen.: per il beneficio concesso con sentenza del 9/4/2014 (irrevocabile 5/7/2016) la revoca è motivata dall'art. 168, comma 1, n. 1) per reati commessi dal 30/11 al 31/12/2018 (entro il quinquennio dall'irrevocabilità); per il beneficio concesso con sentenza del 4/11/2020 (irrevocabile 29/9/2021) la revoca è fondata sull'art. 168, comma 1, n. 2) perché reati commessi anteriormente all'irrevocabilità della sentenza e la pena cumulata supera i limiti dell'art. 163 cod. pen. La Corte ha precisato che, letta unitamente all'istanza del Pubblico ministero che ha introdotto l'incidente di esecuzione, la motivazione, pur sintetica, è adeguata. Pertanto il principio Longo invocato dal ricorrente non si applica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Limiti quantitativi delle pene cumulabili per valutare se la pena cumulata supera la soglia che impedisce la sospensione; utilizzato per fondare la revoca quando la pena cumulata eccede detti limiti.
art. 164 cod. pen.
Disciplina delle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la giurisprudenza (Sez. U., Longo) stabilisce che il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio concesso in presenza di cause ostative a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto la questione ininfluente perché la revoca era invece 'di diritto' ai sensi dell'art. 168.
art. 168 cod. pen.
Prevede la revoca 'di diritto' della sospensione condizionale: n.1) quando il condannato commette nuovi reati entro il termine previsto dalla legge dall'irrevocabilità; n.2) quando reati commessi anteriormente all'irrevocabilità determinano, con il cumulo, il superamento dei limiti dell'art. 163. La Corte ha ritenuto che tali disposizioni giustificassero la revoca nel caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in Cassazione in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo (giurisprudenza)
Principio secondo cui, se la sospensione è stata concessa in presenza di cause ostative ai sensi dell'art. 164 comma 4, il giudice dell'esecuzione deve revocare il beneficio salvo che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto la Longo non applicabile perché la revoca era fondata sulle ipotesi di revoca 'di diritto' previste dall'art. 168.
Massime di principio
- Quando la revoca della sospensione condizionale è fondata sulle ipotesi dell'art. 168 (revoca 'di diritto'), le questioni relative alla conoscenza documentale di cause ostative ai sensi dell'art. 164 (es. applicazione del principio Longo) perdono rilevanza: il giudice dell'esecuzione deve revocare autonomamente il beneficio se ricorrono i presupposti di art. 168.
- Per valutare la legittimità della revoca occorre esaminare in concreto i tempi di commissione dei nuovi reati rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione: reati commessi entro il quinquennio dall'irrevocabilità possono determinare la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1).
- Se i reati sono anteriori all'irrevocabilità della seconda sospensione, bisogna calcolare il cumulo delle pene: se la pena cumulata supera i limiti previsti dall'art. 163 la revoca può essere disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2).
- Impugnare la revoca per violazione di art. 164 è efficace se si dimostra che il beneficio era stato concesso nonostante la presenza documentalmente nota di cause ostative; invece, se la revoca è motivata come revoca 'di diritto', il rimedio va mirato a contestare i fatti temporali o il calcolo del cumulo delle pene.
- Il giudice dell'esecuzione deve comunque motivare la revoca in modo comprensibile: una motivazione sintetica è ammissibile purché, letta con gli atti dell'incidente d'esecuzione (es. istanza del PM e ordine di esecuzione), renda chiari i presupposti giuridici e di fatto della revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35982/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35983/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35984/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35987/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36035/2024 del 26/09/2024
- Sentenza penale · 26 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36037/2024 del 26/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →