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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31129/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/12/2024 del tribunale del riesame di Foggia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo all'occupazione abusiva di suolo demaniale per la realizzazione senza titolo di un chiosco, servizi igienici, struttura ombreggiante e pavimentazione. Il Procuratore deduceva che i titoli abilitativi originari (citati in atti come rilasciati negli anni precedenti e poi rinnovati/ampliati nel 2019) imponevano la rimozione delle opere e che, pertanto, il tribunale del riesame aveva errato nel ritenere mancante il periculum; inoltre il ricorrente sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 9‑ter, comma 5, del DL 137/2020 alle strutture contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile per aspecificità e impropria denunzia dei vizi (mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione non specificata), ritenendo che la motivazione del tribunale del riesame non fosse "apparente" e che la critica prospettata fosse una richiesta di rivalutazione dei titoli amministrativi e della portata normativa, valutazioni non sindacabili in questa sede. La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 9‑ter DL 137/2020 riguarda strutture intrinsecamente amovibili (dehors, arredi, pedane leggere, ecc.) e non si applica evidentemente al chiosco di 56,80 mq, ai servizi in struttura zincata, alla pedana in betonelle e ad analoghe opere non amovibili. Conseguenza pratica: resta in vigore l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il sequestro preventivo (poiché il ricorso del Procuratore è stato respinto per inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 1161 codice della navigazione

    Norma contestuale al provvedimento di sequestro preventivo in relazione all'occupazione di suolo demaniale; richiamata come riferimento normativa per l'accertamento della abusività delle opere

  • art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    Richiamato come titolo normativo di riferimento per le autorizzazioni paesaggistiche oggetto di esame

  • art. 9‑ter, comma 5, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137

    "ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 10 gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della Legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"

    La Corte ha interpretato la norma come riferita a strutture intrinsecamente amovibili e temporanee (dehors, arredi leggeri ecc.); non applicabile a manufatti di consistenza e dimensioni tali da non risultare agevolmente amovibili (chiosco, servizi in struttura zincata, pedana in betonelle, ecc.)

  • DL 144/2022, art. 40, comma 1

    Norma di proroga temporale dell'applicazione dell'art. 9‑ter, rilevata in motivazione per ricostruire la sequenza delle proroghe normative

  • legge 214/2023, art. 11, comma 8

    Ulteriore modifica dei termini di applicazione normativa citata a fini ricostruttivi

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Richiamato per i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), con conseguente onere di specificazione in capo al ricorrente

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'onere del ricorrente di enunciare con precisione i motivi del ricorso e gli elementi di fatto e diritto che li sostengono

  • art. 325 c.p.p., comma 1

    Richiamato per affermare che le valutazioni inerenti all'interpretazione di atti amministrativi (titoli abilitativi) rientrano nella valutazione del fatto e non sono sindacabili in sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari reali

  • DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 1, lettera e-bis

    Richiamato nella parte in cui l'art. 9‑ter disapplica taluni limiti temporali del Testo Unico dell'edilizia per strutture amovibili; citato per escludere l'operatività della deroga rispetto alle opere non amovibili

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per vizi di legge ben specificati; denunce generiche o miste sui vizi della motivazione comportano l'inammissibilità.
  • La "motivazione apparente" è un requisito stringente: se la motivazione esiste e consente di seguire l'iter argomentativo, la Corte non annullerà per mera diversità di valutazione; la critica diventa sindacabile solo se si dimostra la totale carenza o la manifesta illogicità risultante dal testo.
  • In materia di misure cautelari reali la Corte di Cassazione non è sede per rivedere nel merito l'interpretazione di atti amministrativi (titoli abilitativi): tali questioni attengono alla valutazione del fatto e non sono deducibili come vizio di legge salvo che la motivazione sia del tutto mancante.
  • L'applicabilità dell'art. 9‑ter DL 137/2020 va valutata in base alla natura intrinseca delle opere: la norma tutela strutture effettivamente amovibili e temporanee (dehors, arredi leggeri), mentre manufatti stabili, ingombranti o ancorati non rientrano nella disciplina agevolativa.
  • In impugnazioni cautelari è fondamentale specificare esattamente quale tipo di vizio di motivazione si deduce (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e indicare i passaggi motivazionali contestati per evitare l'inammissibilità.

Testo integrale

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