Cassazione Penale, Sentenza n. 10619/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: (1) nullità del decreto di irreperibilità e della successiva citazione a giudizio per violazione dell'art. 159 c.p.p., in quanto le ricerche richieste dovevano essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati e risultano invece effettuate solo presso un indirizzo; la nullità investirebbe anche gli atti successivi; (2) vizio di motivazione e errata integrazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (traffico di stupefacenti) perché gli elementi descritti dalla Corte d'appello si riferiscono a cessioni occasionali e in piccole dosi a tossicodipendenti e non a un'attività di traffico organizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il decreto di irreperibilità fosse illegittimo perché le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. non sono state eseguite cumulativamente (effettuata ricerca solo presso l'appartamento indicato). Per effetto di tale illegittimità, è stata dichiarata la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado e il decreto che dispone il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 159 c.p.p.
Le ricerche per dichiarare l'irreperibilità devono essere effettuate cumulativamente in tutti i luoghi indicati; omissione di ricerche cumulativa comporta nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle notificazioni collegate
art. 160 c.p.p.
Norma collegata alla disciplina della notifica e irreperibilità; richiamata nel motivo di ricorso relativo alla regolarità delle ricerche/notifiche
art. 178 c.p.p.
La nullità assoluta dei provvedimenti processuali che incidono sui diritti della difesa; applicata alla nullità del decreto d'irreperibilità e delle notificazioni
art. 179 c.p.p.
Disciplina delle nullità assolute e relativi effetti; utilizzata per qualificare la nullità delle notifiche connesse al decreto di irreperibilità
art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5
Riferita alla fattispecie di traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha esaminato (seppur il rilievo principale sia procedurale) le condizioni richieste per distinguere tra cessione occasionale e attività di traffico organizzato
artt. 81 e 110 c.p.
Richiamati nella contestazione originaria quale cornice del concorso di persone e della pena applicata per il reato di detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti
art. 606 c.p.p.
Norma sulle motivazioni del ricorso per cassazione: richiamo ai motivi invocati (violazione di norme processuali e vizio di motivazione)
Massime di principio
- Il decreto di irreperibilità è valido solo se le ricerche previste dall'art. 159 c.p.p. sono eseguite cumulativamente in tutti i luoghi indicati; l'omissione comporta nullità assoluta del decreto e delle notificazioni ad esso conseguenti
- La nullità del decreto di irreperibilità che investe la citazione a giudizio determina la nullità della citazione e degli atti successivi collegati (sentenze di primo e secondo grado), con conseguente annullamento e rinvio degli atti al giudice competente
- In procedimenti per stupefacenti, la distinzione tra cessione occasionale (uso personale/per singole cessioni a tossicodipendenti) e attività di traffico ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 deve essere valutata sulla base di elementi quali quantità, continuità e ripetitività delle cessioni, pluralità e numerosità degli acquirenti, modalità organizzative e rilevanza economica
- La decisione di merito deve contenere una motivazione adeguata e non apodittica, soprattutto quando si affrontano questioni complesse sia di natura sostanziale (qualificazione del reato) sia di natura processuale (validità delle notifiche)
- Se emergono vizi procedurali rilevanti (es. irregolarità nella dichiarazione di irreperibilità), la parte che vi abbia interesse può ottenere l'annullamento delle decisioni anche se restano questioni sostanziali da decidere in sede di rinvio
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