Sentenza n. 1142/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0290173/2026 del 21.5.2026, successivamente conosciuto, con il quale la Regione Puglia ha comunicato il rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione; ove occorra, del relativo preavviso di rigetto; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Regione Puglia sull’istanza di rinnovo della concessione di un terreno pinetato sito in località Alimini, nel Comune di Otranto, destinato a spazio giochi per bambini
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che aveva respinto la domanda di rinnovo della concessione del terreno. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nelle more del giudizio, la Regione, dopo ulteriore attività istruttoria, ha revocato il diniego e ha contestualmente rinnovato la concessione, motivando sulla necessità di assicurare una rendita certa e proficua per il patrimonio, sull’assenza dei tempi tecnici per una procedura competitiva nella stagione balneare già iniziata e sull’opportunità di affidare il bene a un operatore già presente, anche in funzione di continuità e tutela del legittimo affidamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il provvedimento sopravvenuto della Regione ha soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere con il ricorso: il diniego è stato revocato e la concessione è stata rinnovata. Non è stata quindi esaminata la legittimità originaria del diniego né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda amministrativa e della particolarità delle valutazioni coinvolte.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più necessaria una decisione sulla legittimità dell’atto originariamente impugnato.
- La revoca in autotutela di un diniego, accompagnata dall’adozione del provvedimento favorevole richiesto, determina il venir meno dell’interesse alla decisione di annullamento e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anziché l’esame dei motivi di ricorso.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dall’evoluzione sopravvenuta della vicenda amministrativa e dalla particolarità delle valutazioni che hanno condotto alla riedizione del potere.
Come è indicizzato
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