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Sentenza

Sentenza n. 580/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento, previa sospensiva, - del provvedimento dell’Ufficio dei Monopoli per la Campania – sede di Napoli, prot. n. 68769 del 31.10.2025 con cui è stata respinta l’istanza di trasferimento della rivendita n. 463 di Napoli da Via Aniello Falcone n.110 a Via Nuova Marina n. 34/36/38; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Giustizia amministrativa202600106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento della rivendita n. 463 da Via Aniello Falcone n. 110 a Via Nuova Marina n. 34/36/38, con ordine di rientro nella sede originaria o di proposta di un nuovo locale nella zona di riferimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dei monopoli)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti avevano chiesto il trasferimento della rivendita di generi di monopolio e della ricevitoria Lotto. Dopo che una titolare di altra rivendita aveva impugnato la precedente autorizzazione al trasferimento, il TAR aveva ordinato una nuova istruttoria sul possesso dei requisiti per il trasferimento fuori zona. L’Ufficio dei monopoli aveva quindi respinto l’istanza, ritenendo non rispettato il requisito della distanza minima tra rivendite e disponendo il rientro nella sede originaria o la proposta di un diverso locale. Le ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, l’erroneità della misurazione: i percorsi pedonali individuati dall’amministrazione, rispettivamente di 186 e 174 metri, non sarebbero stati utilizzabili perché privi dei requisiti di sicurezza, accessibilità e larghezza previsti dal Codice della strada, dal d.m. n. 236/1989 e dal d.P.R. n. 503/1996. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché il diniego non avrebbe considerato le osservazioni presentate in sede procedimentale, corredate da misurazioni dirette a dimostrare il rispetto della distanza di 200 metri.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che il percorso pedonale rilevante per il calcolo della distanza tra rivendite sia il tragitto ordinariamente percorribile mediante normale deambulazione, lungo vie che il pedone può percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria. Tale criterio, specificamente previsto per il calcolo delle distanze tra rivendite, opera su un piano distinto dalle regole del Codice della strada concernenti la sicurezza stradale e l’accessibilità degli attraversamenti anche alle persone non deambulanti. Non è quindi necessario che il percorso considerato disponga di marciapiedi o spazi con tutte le dimensioni e caratteristiche regolamentari previste dalla disciplina sull’abbattimento delle barriere architettoniche. La misurazione amministrativa non è stata pertanto ritenuta illegittima. Anche la censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata respinta: il potere esercitato è vincolato e, una volta accertata la carenza del requisito distanziale, il provvedimento finale non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L’eventuale omissione dell’esame delle osservazioni non determina quindi l’illegittimità del diniego ai sensi della regola sui vizi procedimentali non invalidanti. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di € 1.500, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, ove ne ricorrano i presupposti e le parti siano state avvisate.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento per la decisione in forma semplificata, in presenza di causa matura e istruttoria completa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’eventuale mancata considerazione delle osservazioni rese dopo il preavviso di rigetto non comporta l’illegittimità del provvedimento quando il potere esercitato è vincolato e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 13 d.lgs. 285/1992

    Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada.

    La disposizione sulla sicurezza della circolazione non impone di escludere, ai fini del calcolo della distanza tra rivendite, ogni percorso pedonale privo dei requisiti dimensionali e funzionali propri dei marciapiedi regolamentari.

  • art. 40, comma 11, d.lgs. 285/1992

    Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote.

    La regola sull’accessibilità degli attraversamenti pedonali tutela la sicurezza stradale e l’accessibilità universale, ma non coincide con il criterio specifico del percorso ordinariamente percorribile utilizzato per misurare le distanze tra rivendite.

  • art. 8.2.1 d.m. 236/1989

    Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare.

    I requisiti tecnici dei percorsi accessibili non costituiscono il parametro esclusivo per individuare il percorso pedonale rilevante ai fini della distanza tra rivendite.

  • art. 5, comma 3, d.P.R. 503/1996

    La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.

    La disciplina sull’accessibilità dei marciapiedi persegue una finalità distinta rispetto al criterio di misurazione delle distanze tra rivendite.

  • d.m. 38/2013

    La disciplina dei criteri di ubicazione dei punti vendita di prodotti del monopolio mira a razionalizzare una rete di vendita contingentata e a evitare un sovradimensionamento incompatibile con la tutela della salute.

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo della distanza tra rivendite di generi di monopolio, per percorso pedonale deve intendersi il tragitto più breve ordinariamente percorribile mediante normale deambulazione, lungo una via che il pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione stradale.
  • Il percorso pedonale rilevante per la misurazione della distanza tra rivendite non deve necessariamente possedere tutti i requisiti dimensionali e di accessibilità previsti per i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali dalla disciplina in materia di sicurezza stradale e abbattimento delle barriere architettoniche.
  • Le regole sull’accessibilità degli attraversamenti pedonali e dei marciapiedi perseguono la tutela della sicurezza stradale e dell’accessibilità universale, mentre i criteri di distanza tra rivendite perseguono la razionalizzazione di un mercato contingentato e la tutela della salute; pertanto, i due parametri non sono automaticamente sovrapponibili.
  • Quando il potere amministrativo è vincolato e l’accertata carenza di un requisito impone necessariamente il diniego, l’eventuale mancata considerazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non determina l’illegittimità del provvedimento, poiché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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