Cassazione Penale, Ordinanza n. 25966/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 15.000 di multa per detenzione e porto di armi e violenza privata pluriaggravate, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p., commessi in Napoli nel novembre 2018. L'unico motivo dedotto in cassazione lamentava, in sostanza, l'insufficienza delle dichiarazioni testimoniali e l'equivocità dei dati ricavabili dalle riprese video delle telecamere, sostenendo che tali elementi non consentissero un affidabile riconoscimento dell'imputato. La Corte ha rilevato che la censura era meramente reiterativa del merito, priva di specificità perché non individuava gli snodi motivazionali asseritamente viziati, e si limitava a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio, mentre la sentenza impugnata aveva esaminato approfonditamente i filmati unitamente alle altre prove e aveva spiegato in modo logico come il teste avesse potuto confrontare le immagini con quanto rilevato nel controllo immediatamente successivo al raid, individuando l'imputato.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 c.p.
La sentenza richiama l'aggravante mafiosa in relazione ai reati di detenzione e porto di armi e di violenza privata, senza svilupparne ulteriormente il contenuto normativo.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito sulla valutazione delle prove senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla sufficienza o attendibilità degli elementi probatori non è di per sé scrutinabile in sede di legittimità quando la decisione di merito abbia dato conto, con motivazione logica e non manifestamente illogica, della valutazione complessiva delle prove.
- Il ricorso è privo di specificità quando non individua puntualmente gli snodi motivazionali asseritamente viziati, ma si limita a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
- La ricostruzione operata dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se fondata su un percorso argomentativo coerente e ancorato a dati fattuali, anche quando utilizzi in modo congiunto dichiarazioni testimoniali e videoriprese.
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