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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36462/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unico motivo difettasse del requisito della specificità, perché non conteneva una critica effettiva e argomentata al percorso logico dell'ordinanza impugnata, ma solo una mera elencazione delle norme applicate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord che aveva revocato la sospensione condizionale della pena, ritenendo integrato il presupposto della commissione di un nuovo reato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che aveva concesso il beneficio. Il ricorso, tuttavia, secondo la Corte, si limitava a una ricognizione delle norme applicate senza articolare una critica specifica alla motivazione dell'ordinanza e senza contestare in concreto che il nuovo reato fosse stato commesso o che fosse stato commesso nel periodo rilevante.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    Richiamato implicitamente quale norma che disciplina la sospensione condizionale della pena, revocabile se nei termini previsti interviene la commissione di un nuovo reato.

  • art. 164 c.p.

    Richiamato implicitamente quale disposizione che collega la revoca del beneficio alla commissione di un reato nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

  • art. 591 c.p.p.

    Base normativa del giudizio di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, richiamata in sostanza dalla Corte attraverso il rilievo sulla genericità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione del provvedimento impugnato; non è sufficiente una mera ricognizione delle norme ritenute applicabili.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata quando il ricorrente non contesti in modo concreto i presupposti fattuali della decisione impugnata, limitandosi a doglianze astratte o apodittiche.
  • In tema di sospensione condizionale della pena, la revoca del beneficio può essere disposta se il soggetto commette un nuovo reato nel periodo temporale previsto dalla legge; la censura in cassazione deve confrontarsi con tale presupposto fattuale.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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