Cassazione Penale, Sentenza n. 33608/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Stefano impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto della richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione alla cosca 'ndrangheta De Stefano). In cassazione deduceva: 1) carenza di motivazione con riguardo all'efficacia del giudicato cautelare e alla possibilità di invocarlo nel caso di specie; 2) violazione di norme processuali e inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nei procedimenti indicati (RIT 928/19, 385/19, 2110/17) per vizi dedotti dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che si fosse formato un giudicato cautelare (impugnazioni già esaurite) e che il ricorrente non abbia indicato in modo specifico questioni deducibili ma non dedotte né elementi nuovi ai sensi dell'art. 299 c.p.p. per superare il giudicato; il motivo è quindi generico e inammissibile. Sul secondo motivo ha applicato il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente non ha indicato specificamente gli atti affetti dal vizio, né prodotto la documentazione o spiegato la rilevanza probatoria delle conversazioni, rendendo anche questo motivo inammissibile per genericità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
norma di riferimento per il riesame da parte del tribunale; contestualizza il rimedio esperito dall'indagato avverso la custodia cautelare
art. 309 c.p.p.
richiamato per spiegare il quadro procedurale relativo alla pronuncia del tribunale del riesame che ha formato il giudicato cautelare
art. 299 c.p.p.
secondo la Corte, per superare il giudicato cautelare è necessario prospettare questioni deducibili ma non dedotte o elementi nuovi; la norma sorregge l'istanza di revisione della misura solo se sorretta da novità rilevanti
art. 416-bis c.p.
reato contestato in base al quale sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato
principio di autosufficienza del ricorso (giurisprudenza consolidata)
la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in Cassazione, l'impugnante deve indicare precisamente l'atto viziato e provare/documentare i presunti vizi, soprattutto quando si deduce l'inutilizzabilità di intercettazioni; la mancata indicazione rende il motivo generico e inammissibile
art. 616 c.p.p.
consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a titolo di ammenda per l'inammissibilità evidente dell'impugnazione
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato in relazione alla modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore Generale e alla disciplina delle udienze in Cassazione durante il periodo emergenziale
Massime di principio
- La formazione del giudicato cautelare, una volta esaurite le impugnazioni ordinarie, preclude la riproposizione di questioni già decise; per superarla è necessario indicare specifici profili deducibili ma non dedotti o elementi nuovi che incidano sul quadro dei gravi indizi o sulle esigenze cautelari
- In Cassazione, i motivi che deducono inutilizzabilità di intercettazioni richiedono il rispetto del principio di autosufficienza: occorre indicare l'atto ritenuto viziato, produrre o far acquisire la documentazione probatoria e spiegare la rilevanza probatoria delle conversazioni; altrimenti il motivo è inammissibile per genericità
- Le impugnazioni cautelari esaurite producono un'efficacia preclusiva 'endoprocessuale' sia sulle questioni di fatto sia di diritto già decise; argomentazioni diverse che non siano basate su novità non sono idonee a rimettere in discussione il giudicato
- Le censure generiche o prive di riferimenti documentali concreti espongono il difensore e il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre ricorso per cassazione in materia cautelare, verificare attentamente lo stato delle impugnazioni precedenti e predisporre una ricostruzione puntuale delle novità fattuali o giuridiche e della produzione documentale necessaria
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