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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24658/2023 del 16/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolare attività)

La controversia

La controversia nasce dall'invio, a un negozio, di tre fax anonimi dal contenuto offensivo e ingiurioso. La parte destinataria dei messaggi e i suoi figli agirono per il risarcimento dei danni asseritamente subiti; in primo grado la domanda fu respinta per difetto di prova del danno, mentre in appello la Corte territoriale ravvisò la responsabilità dei titolari dell'utenza da cui risultavano provenuti i fax e riconobbe un danno non patrimoniale solo in favore del titolare dell'attività commerciale, liquidato equitativamente in Euro 5.000 oltre accessori. Gli eredi della parte ritenuta responsabile proposero ricorso per cassazione con sei motivi: 1) contestavano l'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte d'appello avesse surrettiziamente applicato un criterio di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. senza individuare correttamente la fattispecie e senza provare l'autore materiale dell'invio; 2) censuravano il riconoscimento del danno non patrimoniale, negando l'offensività dei fax e l'invasività dello strumento usato; 3) lamentavano carenza motivazionale nella liquidazione equitativa del danno, ritenuta fondata sugli stessi elementi utilizzati per provare la sua esistenza; 4) deducevano un errato calcolo del quantum, per asserita duplicazione di rivalutazione e interessi; 5) contestavano la condanna alla restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza di primo grado, perché la domanda sarebbe stata tardiva e priva di prova del pagamento; 6) censuravano la regolazione delle spese, ritenendo ingiustificata la compensazione parziale e la mancata riduzione delle spese in ragione del solo parziale successo di uno degli appellanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo eccentricamente diretto contro una ricostruzione della sentenza d'appello che non faceva applicazione dell'art. 2051 c.c.; ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto perché, da un lato, non rispettosi dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e, dall'altro, perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Ha reputato infondato il sesto motivo, affermando che la disciplina delle spese segue il principio di soccombenza e che, in presenza di soccombenza reciproca, la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state ritenute in gran parte inammissibili o infondate perché dirette a rivalutare il fatto o prive di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve riprodurre il contenuto dei documenti e degli atti processuali su cui si fonda e segnalarne specificamente la presenza nel giudizio di merito; la Corte richiama anche gli arresti CEDU e di legittimità sul punto.

  • art. 369 c.p.c.

    i riferimenti idonei a identificare la fase del processo di merito in cui documenti e atti sono stati prodotti o formati possono soddisfare l'onere di specificazione richiesto nel ricorso.

  • art. 2051 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma la Corte osserva che la sentenza impugnata non ne aveva fatto applicazione; il motivo è quindi eccentrico rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di danno non patrimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla prova del danno, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché volte a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 1226 c.c.

    usato dalla Corte d'appello per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale; la Cassazione non ne ha censurato l'applicazione, ma ha dichiarato inammissibili le censure sulla quantificazione per difetto di autosufficienza e perché miravano a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato nel motivo sul calcolo di rivalutazione e interessi.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel motivo sul danno risarcibile e sul criterio di liquidazione.

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nel motivo sulla decorrenza e sul computo degli interessi.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel motivo sulla liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 594 c.p.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'ingiuria e all'offensività dei messaggi.

  • art. 185 c.p.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al danno da reato.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla domanda di restituzione e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi a prova e valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi a prova e valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla restituzione delle somme corrisposte in base alla sentenza riformata.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla tardività della domanda di restituzione.

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla restituzione e sulle preclusioni in appello.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite; la Corte ribadisce il principio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese; la compensazione in caso di soccombenza reciproca è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa carenza di motivazione della regolazione delle spese.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte osserva che il ricorso sfiora i limiti della პასუხისმგabilità aggravata, pur senza oltrepassarli.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012

    richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: occorre riprodurre il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo di merito.
  • La Corte di cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è eccentrico il motivo che attacchi una norma o una qualificazione giuridica non utilizzata dal giudice di merito.
  • Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto e liquidato in via equitativa quando emergano circostanze concrete idonee a rendere normalmente apprezzabile la sofferenza patita, ma la relativa censura in cassazione non può trasformarsi in una contestazione del merito sulla valutazione dell'offensività e della gravità delle offese.
  • In tema di spese processuali, il principio di soccombenza governa la decisione; in caso di soccombenza reciproca, la compensazione totale o parziale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente esercitata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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